Cassazione Penale, Ordinanza n. 35105/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del 12 febbraio 2026 della Corte d’appello di Genova, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale riducendo la pena per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 a sei mesi di reclusione e 800 euro di multa. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che mancasse la prova della capacità drogante della sostanza sequestrata. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che una perizia disposta in appello aveva accertato la capacità psicotropa della sostanza, benché non particolarmente rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’appello, fondata sulla perizia che aveva accertato l’effettiva capacità psicotropa della sostanza sequestrata. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., in assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria; la somma di quest’ultima non è indicata nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Ne consegue che il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. • 11 aprile 2006, con esclusione però di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Rv. 261160).
La rilevanza penale non dipende dal superamento della dose media singola: occorre che la sostanza abbia, in concreto, un’effettiva capacità di incidere sull’assetto neuropsichico dell’utilizzatore; sono escluse le quantità talmente minime da non poter produrre neppure un effetto trascurabile.
Il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non sia ravvisabile l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Per configurare il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la sostanza ceduta deve essere concretamente idonea a produrre un effetto drogante nella singola assunzione; non è necessario che la dose superi la dose media singola.
- La percentuale di principio attivo non esaurisce la verifica dell’offensività: va accertata l’effettiva attitudine della sostanza a produrre effetti psicotropi. Restano escluse le condotte relative a quantitativi così esigui da non poter modificare neppure in misura trascurabile l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore.
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