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Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11645 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione-ingiunzione notificata il 12 aprile 2007, con cui l’Agenzia delle Entrate le chiedeva il recupero di 552.373,38 euro, oltre interessi, per IRPEG non versata nel periodo d’imposta 1999 in conseguenza dell’esenzione triennale considerata aiuto di Stato incompatibile dalla decisione della Commissione europea 2003/193/CE. Con quattro motivi, AC SPA ha contestato l’applicabilità diretta della decisione e della disciplina nazionale di recupero, la motivazione dell’ingiunzione e l’omessa valutazione della sua situazione specifica; ha sostenuto che, essendo interamente pubblica, operando in regime di monopolio e in un territorio circoscritto, non alterasse la concorrenza. Ha inoltre chiesto in subordine un rinvio pregiudiziale e ha affermato che l’agevolazione fosse un aiuto esistente, non nuovo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva riformato la decisione favorevole alla società in primo grado e dichiarato legittima l’ingiunzione. Il primo e il secondo motivo sono stati rigettati: il recupero è obbligatorio e il contenuto motivazionale dell’ingiunzione non deve spiegare perché la società non rientri in un caso specifico; spettava alla contribuente allegare e provare l’eventuale applicabilità della regola de minimis o la ricorrenza di un’eccezione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione di elementi di fatto già esaminati; anche le richieste di rinvio pregiudiziale sono state respinte. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per formulazione non corretta e carenza di autosufficienza; la tesi dell’aiuto esistente era inoltre incompatibile con la decisione della Commissione, che qualificava la misura come aiuto nuovo. La società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, convertito dalla L. 6 aprile 2007, n. 46

    Va infatti riaffermato che ai sensi del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario come aiuti di Stato dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE.

    La disciplina impone all’Agenzia delle Entrate il recupero delle agevolazioni dichiarate incompatibili; il recupero è escluso soltanto per aiuti ricadenti nella regola de minimis, che la società beneficiaria deve eccepire e provare.

  • Decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002

    L'obbligatorietà del recupero non consente dunque al giudice nazionale alcuna diversa valutazione, in quanto l'esame della compatibilità di una misura nazionale di aiuto di Stato rientra nella competenza esclusiva della Commissione della Comunità Europea.

    Il giudice nazionale non può riesaminare la compatibilità dell’aiuto né escludere il recupero sulla base di una propria valutazione degli effetti concorrenziali nel caso concreto. La decisione qualifica l’esenzione come aiuto incompatibile e vincola le autorità nazionali chiamate a darvi attuazione.

  • Decisione della Commissione europea 2003/193/CE, punti 84, 91, 92 e 93

    Varrà al riguardo peraltro rammentare che la Commissione ha affermato che "quand'anche la concorrenza in un determinato settore economico e in un determinato momento sia limitata, gli Stati membri non possono adottare misure comportanti aiuti di Stato suscettibili di impedirne lo sviluppo o di diminuire il grado di concorrenza già esistente" (decisione 2003/193/CE, punto 84).

    La concorrenza limitata, l’operatività territorialmente circoscritta o la natura pubblica del capitale non bastano a escludere un aiuto incompatibile: anche una misura che possa ostacolare lo sviluppo della concorrenza o ridurne il livello è rilevante. La decisione qualifica inoltre l’esenzione come aiuto nuovo.

  • L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 70, e D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14, convertito dalla L. n. 427/1993

    L'esenzione triennale dall'imposta sul reddito concessa alle SpA ex lege n. 142 del 1990, non è istituita da una legge precedente l'entrata in vigore del trattato. Tale esenzione è stabilita al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14 e alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70.

    La misura agevolativa, introdotta dalla normativa del 1993 e del 1995, non costituiva un aiuto preesistente: la Commissione l’ha considerata un nuovo aiuto di Stato.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    La Corte ha chiarito quale deve essere il contenuto motivazionale dell'ingiunzione ed in ciò non rientra la spiegazione del perchè la società non rientri tra i "casi specifici". (v. sub 2.3.), essendo, al contrario, onere della società fornire prove in merito alla sua riconducibilità ad un "caso specifico".

    L’ingiunzione è sufficientemente motivata senza una specifica confutazione preventiva delle possibili eccezioni individuali; chi invoca l’appartenenza a un caso escluso dal recupero deve allegare e provare i fatti che la giustificano.

Massime di principio

  • Quando una decisione della Commissione europea dichiara incompatibile un aiuto di Stato e la legge nazionale ne dispone il recupero, il giudice nazionale non può rivalutare autonomamente se, nella singola situazione, l’aiuto abbia effettivamente alterato la concorrenza.
  • La proprietà interamente pubblica, la prestazione di un servizio locale in esclusiva e un ambito territoriale ristretto non escludono, da soli, la qualificazione della misura come aiuto incompatibile.
  • La regola de minimis può impedire il recupero, ma il beneficiario deve eccepirne e provarne i presupposti; analogamente, chi sostiene di ricadere in un caso specifico escluso deve fornire elementi concreti a sostegno.
  • L’ingiunzione di recupero può essere adeguatamente motivata indicando gli elementi essenziali dell’agevolazione e l’obbligo di restituzione, senza dover confutare analiticamente ogni possibile eccezione individuale.
  • Un’agevolazione introdotta da una normativa successiva all’entrata in vigore dei trattati non è, per ciò solo, un aiuto esistente: nel caso deciso, la Commissione l’aveva qualificata come aiuto nuovo.

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