Cassazione Penale, Ordinanza n. 06471/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato esaminato il merito della contestazione sulla ricettazione o sulla diversa qualificazione giuridica del fatto.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania deducendo, con due motivi, violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 648 e 648-bis c.p., sostenendo che non sussistessero gli elementi costitutivi del reato di ricettazione e contestando, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione non entra nel merito della fondatezza di tali doglianze, ma rileva che entrambe sono formulate in modo privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché meramente riproduttive delle censure già svolte in appello e non correlate in modo effettivo alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma richiamata dalla difesa come parametro della contestazione, ai fini della dedotta insussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione.
Norma richiamata dalla difesa come ulteriore riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, oggetto di censura in ricorso.
I motivi di ricorso devono essere specifici, a pena di inammissibilità; la specificità va valutata sia sul piano intrinseco sia sul piano estrinseco, quando la censura non si confronta adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le doglianze già formulate in appello senza una critica argomentata e specifica della motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità dei motivi va apprezzata non solo quando le censure siano generiche o indeterminate, ma anche quando esse siano solo apparenti perché non si confrontano con la complessità delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Il controllo di legittimità non può essere utilizzato per reiterare contestazioni di merito già disattese dai giudici di appello, in assenza di puntuale confronto con gli argomenti logico-giuridici della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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