Cassazione Civile, Ordinanza n. 10933/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
I contribuenti avevano impugnato un avviso di accertamento IRPEF con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, quale sopravvenienza attiva, l'importo di euro 613.750,79 liquidato dalla Regione Lazio in esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata dal Tribunale di Roma. La somma era stata corrisposta agli eredi di un soggetto che, in vita, aveva ottenuto dalla Regione il riconoscimento di un contributo per il potenziamento della propria struttura alberghiera, poi sospeso; il de cuius aveva quindi agito contro la Regione per il risarcimento del danno da illegittima sospensione dell'erogazione. La C.T.R. aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, ritenendo tassabile una quota dell'importo e non pronunciando sull'eccezione di insussistenza della solidarietà passiva tra coeredi. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano, in sintesi, la violazione dell'art. 6 d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che la somma liquidata a titolo di interessi compensativi sul capitale risarcitorio non potesse essere tassata come sopravvenienza attiva, perché doveva seguire il regime fiscale della sorte capitale non imponibile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che gli interessi liquidati dal Tribunale sulla sorte capitale risarcitoria assumessero, ai fini fiscali, la medesima natura della sorte capitale, in applicazione dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo, TUIR. Ha quindi escluso che tali somme potessero essere qualificate come sopravvenienza attiva e, più in generale, come reddito imponibile. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo integralmente il ricorso introduttivo dei contribuenti, con compensazione delle spese dei giudizi di merito e condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
gli interessi percepiti in relazione a una somma avente natura risarcitoria assumono, ai fini fiscali, la stessa natura della sorte capitale; se il capitale non è reddito imponibile, neppure lo sono gli interessi che vi accedono
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato per escludere la tassabilità degli interessi quando correlati a una somma che non costituisce reddito imponibile
Massime di principio
- Quando una somma è liquidata a titolo di interessi su un capitale avente natura risarcitoria non imponibile, tali interessi seguono il regime fiscale della sorte capitale e non possono essere autonomamente qualificati come reddito imponibile o sopravvenienza attiva.
- Ai fini dell'imposizione diretta, la qualificazione fiscale di una componente accessoria dipende dalla natura giuridico-fiscale del capitale cui si riferisce, salvo specifica diversa previsione normativa.
- Se il giudice di legittimità ritiene risolta la questione di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente.
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