Cassazione Civile, Ordinanza n. 13126/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio l'autore di quattro articoli pubblicati tra l'agosto 2008 e l'aprile 2009 su una testata nazionale, insieme all'editore e al direttore responsabile, chiedendo il risarcimento del danno reputazionale asseritamente causato da notizie diffuse sul suo coinvolgimento in vicende di doping nel ciclismo. In particolare, contestava che gli articoli gli attribuissero falsamente la radiazione dal CONI e una condanna penale definitiva, circostanze che egli assumeva inesistenti o non ancora definitive al momento della pubblicazione. Dopo un primo rigetto in tribunale, la corte d'appello in sede di rinvio aveva nuovamente respinto la domanda valorizzando, per escludere l'offensività delle inesattezze, condanne e vicende penali anche successive ai fatti narrati. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione degli artt. 2043 c.c., 21 Cost., 51 e 595 c.p., sostenendo che il giudice del rinvio avesse disatteso il principio di diritto impartito dalla Suprema Corte: le inesattezze andavano confrontate con il fatto vero narrato negli articoli, non con la sua reputazione complessiva; inoltre non potevano essere valorizzate una condanna non definitiva, fatti successivi alla pubblicazione e, in generale, elementi estranei al giudizio di offensività della notizia. Deduceva anche il mancato esame del profilo della continenza, specie in relazione all'occhiello 'Un medico radiato per amico'.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, ritenendoli fondati e assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata perché la corte di merito, nel giudizio di rinvio, non aveva correttamente applicato il principio già fissato dalla stessa Cassazione: invece di verificare se le inesattezze contestate trasformassero il fatto vero in un fatto falso e diffamatorio, aveva posto a base della decisione dati successivi alle pubblicazioni e valutazioni riferite alla reputazione complessiva del soggetto. È stato inoltre rilevato che il giudice del rinvio non aveva svolto alcun autonomo esame sulla continenza delle espressioni usate, inclusi gli occhielli. La causa è stata quindi rinviata ad altra sezione della corte d'appello per nuovo esame, con statuizione sulle spese rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
richiamato quale base generale della responsabilità aquiliana per il danno da diffamazione
art. 21 Cost.
richiamato a fondamento della libertà di manifestazione del pensiero e del bilanciamento con il diritto alla reputazione
richiamato in relazione alla scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e critica
richiamato quale norma che incrimina la diffamazione
art. 27 Cost.
richiamato in connessione con la presunzione di non colpevolezza, ostativa a valorizzare come definitiva una condanna non tale
art. 117 Cost.
richiamato nel quadro del rispetto dei vincoli convenzionali e costituzionali
art. 6 C.E.D.U.
richiamato in relazione alla presunzione di innocenza
richiamato per la pubblicazione per estratto della sentenza come conseguenza accessoria disposta dal giudice di merito
Massime di principio
- Nel giudizio sulla diffamazione a mezzo stampa, le inesattezze della notizia non sono automaticamente rilevanti: assumono rilievo solo se, rapportate al fatto narrato nel suo complesso, ne mutano in peggio l'offensività trasformando un fatto altrimenti lecito o neutro in un fatto diffamatorio.
- La verifica della rilevanza giuridica dell'inesattezza va compiuta con riferimento al contenuto dell'articolo e al momento della pubblicazione, non alla reputazione complessiva del soggetto né a fatti successivi alla pubblicazione stessa.
- Quando la Corte di cassazione enuncia un principio di diritto nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve attenersi a quel criterio di giudizio; è viziata la decisione che ricostruisca la questione con parametri diversi o che fondi il giudizio su circostanze estranee o temporalmente successive.
- Nel vaglio della scriminante del diritto di cronaca e critica, il giudice deve esaminare anche la continenza formale delle espressioni usate, inclusi titoli, occhielli e altri elementi redazionali, poiché possono contribuire alla portata offensiva complessiva della pubblicazione.
- La valutazione della continenza e dell'offensività in materia giornalistica richiede di distinguere tra danno evento e danno conseguenza: prima si accerta se la pubblicazione abbia carattere diffamatorio, poi, solo in caso positivo, si esamina l'incidenza concreta sulla reputazione e il danno risarcibile.
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