Cassazione Penale, Sentenza n. 26272/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 5 novembre 2024 del Tribunale di Napoli che, in sede esecutiva, aveva revocato l'ordine di demolizione emesso con sentenze penali nei confronti di Luca Fusco. Il Tribunale aveva motivato la revoca facendo leva sull'esistenza di provvedimenti di condono (anche per silenzio-assenso), sul principio di proporzionalità e sull'affidamento dei coniugi acquirenti. Il PM censurava l'erroneità di tale valutazione: sosteneva che le istanze di condono erano verosimilmente frutto di artificioso frazionamento e presentate da soggetti non legittimati (promissari acquirenti che poi rinunciarono), che il giudice dell'esecuzione aveva sconfinato sindacando la conformità urbanistica e che il richiamo al principio di proporzionalità non poteva legittimare la revoca definitiva dell'ordine demolitorio quando il titolo penale era intervenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato principi di diritto: l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna (art. 31 d.P.R. 380/2001 e art.44) ha natura ripristinatoria e, per il giudice penale, è atto doveroso al momento della condanna; esso mantiene efficacia anche nei confronti di terzi proprietari o aventi titolo e può essere revocato solo se assolutamente incompatibile con provvedimenti amministrativi che sanino realmente l'abuso. La Corte ha inoltre chiarito che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti della sanatoria (legittimazione dell'istante, rispetto dei limiti volumetrici, assenza di artificioso frazionamento) e che il silenzio-assenso o un successivo provvedimento comunale non escludono automaticamente il sindacato giudiziale sulla legittimità della sanatoria. Quanto al principio di proporzionalità e alla tutela dell'abitazione, la Corte ha precisato che tali ragioni possono eventualmente giustificare al più una sospensione temporanea dell'esecuzione ma non la revoca definitiva dell'ordine demolitorio, salvo i casi tassativi previsti dalla legge (es. provvedimenti amministrativi assolutamente incompatibili). In definitiva la Cassazione ha accolto il ricorso del PM (annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale) e ha rimesso gli atti per nuovo esame alla competente autorità giudiziaria.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31
per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita
L'ordine di demolizione è misura ripristinatoria di carattere reale e doverosa in sede penale all'esito della condanna; conserva efficacia nei confronti di chiunque abbia titolo sulla res e può essere revocato solo se assolutamente incompatibile con provvedimenti amministrativi che realmente sanino l'abuso.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44
Norma che configura i reati edilizi cui si aggancia l'obbligo dell'ordine di demolizione: la condanna per violazioni edilizie è presupposto per l'ordine demolitorio di cui all'art. 31.
legge n. 724 del 1994, art. 39
Disciplina il condono edilizio del 1994; in applicazione la Corte ha ribadito che non è consentito aggirare i limiti volumetrici mediante artificioso frazionamento delle istanze e che le istanze devono essere riferite a soggetti legittimati e ad unità realmente autonome.
legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 6 e 38 (richiamati)
Stabilisce i soggetti legittimati a presentare domanda di sanatoria (proprietario, titolari di concessione, committente, costruttore, direttore dei lavori); la sanatoria penale (oblazione) estingue il reato solo per il soggetto che paga, salvo disposizioni particolari per i comproprietari.
legge n. 241/1990, art. 21‑nonies (richiamo)
Richiamata in tema di efficacia degli atti formatisi per silenzio‑assenso: la Corte osserva che la formazione per silenzio non esclude il controllo giudiziale sulla sussistenza dei presupposti dell'istanza quando tale istanza sia giuridicamente inidonea.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 8
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio è rilevante nel bilanciamento in sede esecutiva; tuttavia non è assoluto e va bilanciato con l'interesse pubblico al ripristino urbano. Può giustificare al più una sospensione o differimento, non la revoca automatica dell'ordine demolitorio.
Protocollo n. 1 CEDU, art. 1 e CEDU art. 6 § 1
Rilevati come limiti di garanzia: le misure demolitorie, pur ripristinatorie, incidono sul diritto di proprietà e sul giusto processo; perciò il procedimento penale in cui si adotta l'ordine deve rispettare il contraddittorio e i diritti di difesa.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione disposto con sentenza penale ha natura ripristinatoria, è atto doveroso all'esito della condanna e mantiene efficacia anche verso i terzi proprietari o aventi titolo, salvo provvedimenti amministrativi che siano assolutamente incompatibili con l'ordine.
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere‑dovere di verificare la legittimità e i presupposti delle sanatorie (condoni), ivi compresa la legittimazione degli istanti e l'eventuale artificioso frazionamento volto a eludere limiti volumetrici.
- Il promissario acquirente non è automaticamente legittimato a costituire titolo per la sanatoria: occorre una posizione soggettiva concretamente qualificata (es. effettivo possesso/materiale disponibilità o altri elementi che dimostrino un interesse giuridico reale). La mera promessa non basta.
- La formazione del silenzio‑assenso o il successivo rilascio formale di un provvedimento amministrativo non impediscono il controllo giudiziale in sede penale circa la sussistenza dei requisiti della sanatoria; atti amministrativi possono revocare l'ordine solo se realmente e assolutamente incompatibili con esso.
- Il principio di proporzionalità e la tutela dell'abitazione (art. 8 CEDU) devono essere considerati in sede esecutiva ma, salvo comprovate ragioni, possono giustificare al più la sospensione o il differimento dell'esecuzione, non la revoca definitiva dell'ordine demolitorio.
- I terzi in buona fede danneggiati dall'esecuzione dell'ordine hanno rimedi sul piano civilistico (azione di responsabilità nei confronti del venditore o dell'autore dell'abuso), ma non sottraggono la res all'ordine demolitorio posto a tutela dell'interesse pubblico urbanistico.
- In casi analoghi, è consigliabile documentare con precisione (a) la legittimazione soggettiva all'istanza di condono, (b) la mancanza di connessioni con l'autore dell'abuso, (c) la conformità concreta dell'opera agli strumenti urbanistici sia alla data di realizzazione che al momento della domanda, e allegare elementi probatori sull'eventuale buona fede e sulle alternative abitative se si chiede sospensione per motivi di proporzionalità.
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