Cassazione Penale, Sentenza n. 10037/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha confermato le misure cautelari applicate dal GIP: custodia in carcere per Petronelli e Filomena e arresti domiciliari per Bianchini. Si contesta l'impianto indiziario relativo a un tentativo di rapina ai danni di un furgone portavalori (con uso di revolver e autovettura di provenienza illecita). Le censure principali sono: omissione di trasmissione dei verbali e dei decreti autorizzativi delle intercettazioni (art. 309 c.p.p.), carenza di gravità indiziaria e di univocità degli atti per configurare il tentativo (art. 56 c.p.), inutilizzabilità di rilevazioni/annotazioni (annotazione 14/1/2022) per mancata acquisizione degli atti autorizzativi, richiesta di riqualificazione della fattispecie da ricettazione a furto e eccezione di prescrizione per il reato presupposto, contestazione della attribuibilità delle armi rinvenute e della mancanza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione di merito degli elementi fattuali, potendo limitarsi al controllo della logica e della completezza motivazionale. Sul merito delle censure la Corte ha osservato: la mancata trasmissione degli atti relativi alle intercettazioni non rende inefficace la misura poiché quelle intercettazioni non sono state ritenute determinanti per la misura; la gravità indiziaria e la configurabilità del tentativo sono state adeguatamente motivate dal Tribunale sulla base di elementi concreti riscontrati al momento dell'arresto (vettura di provenienza illecita, strumenti e oggetti compatibili con l'organizzazione della rapina, presenza nelle vicinanze di armi occultate); le obiezioni circa l'utilizzabilità dell'annotazione e l'attribuibilità delle armi sono state ritenute infondate in quanto il Tribunale ha valorizzato gli elementi acquisiti al momento del fermo e le indicazioni fornite da uno degli indagati; le doglianze sulla prescrizione/recidiva sono generiche e prive dei documenti necessari a provarle. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione di atti al tribunale del riesame si verifica solo se l'atto non trasmesso era effettivamente determinante per l'adozione della misura; se le intercettazioni richiamate sono irrilevanti ai fini della gravità indiziaria, la loro mancata trasmissione non inficia la misura.
Il tentativo è punibile quando gli atti compiuti sono idonei e univoci, valutati ex ante; nel caso la Corte ha ritenuto che gli atti posti in essere erano giunti ad un punto tale da far ritenere imminente l'azione rapinosa.
Richiamato nelle censure relative alla formazione dell'imputazione e all'utilizzabilità di atti e dichiarazioni; la Corte ha considerato le eccezioni generiche quando non supportate da documentazione probatoria precisa.
Citato nella richiesta di riqualificazione/valutazione delle prove; la Corte non ha ritenuto fondata la riqualificazione prospettata dei fatti alla luce del compendio indiziario valutato dal Tribunale.
Norma sul furto richiamata nell'ambito della discussione sulla natura del reato presupposto; la Corte ha ritenuto insufficiente la prova per derubricare la fattispecie di ricettazione in furto sulla base delle dichiarazioni degli indagati.
Norma sulla ricettazione: la Corte ha valutato che, nel contesto, le dichiarazioni e gli elementi non consentivano una diversa qualificazione rispetto a quanto contestato dall'accusa.
Richiamato nella discussione sulla recidiva e sulle conseguenze sanzionatorie; la Corte ha ricordato che le condanne utili a qualificare la recidiva devono essere passate in giudicato e non estinte per misure alternative al momento del fatto.
Norma che elenca i criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (pericolosità, modalità, precedenti): la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato tali criteri valorizzando la professionalità dell'azione delittuosa e i precedenti penali.
Richiamato nel ragionamento sull'eventuale mancata trasmissione di atti presentati al GIP: la Corte osserva che l'inefficacia non opera se non risulta che l'atto asseritamente non inviato fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al GIP.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non può riesaminare la valutazione di merito degli indizi: verifica solo la presenza di una motivazione logica e non contraddittoria.
- La mancata trasmissione di atti al tribunale del riesame inficia la misura cautelare solo se l'atto non trasmesso era decisivo per l'adozione della misura; è necessario indicare specificamente quali elementi sono stati sottratti al controllo.
- Per ritenere punibile il tentativo occorrono atti idonei e univoci, valutati ex ante: fatti che mostrino la prossimità all'esecuzione possono giustificare la misura cautelare.
- Le contestazioni generiche o non corredate da documenti probatori (es. certificati penali, decreti autorizzativi) sono generalmente inammissibili o inefficaci dinanzi alla Corte.
- La presenza di una vettura di provenienza illecita, strumenti atti alla commissione del reato e il rinvenimento di armi occultate nelle immediate vicinanze possono costituire un quadro indiziario sufficiente per le esigenze cautelari, se debitamente motivate.
- Per l'attribuzione della recidiva rilevano solo condanne passate in giudicato; le misure alternative che abbiano estinto la pena non possono essere sempre utilizzate per aggravare la posizione dell'indagato.
- Quando si contesta l'utilizzabilità di specifici atti (es. annotazioni, intercettazioni), la difesa deve dimostrare in che modo quegli atti siano stati determinanti per la misura e produrre gli atti mancanti o sollevare la questione con precisione.
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