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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10037/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha confermato le misure cautelari applicate dal GIP: custodia in carcere per Petronelli e Filomena e arresti domiciliari per Bianchini. Si contesta l'impianto indiziario relativo a un tentativo di rapina ai danni di un furgone portavalori (con uso di revolver e autovettura di provenienza illecita). Le censure principali sono: omissione di trasmissione dei verbali e dei decreti autorizzativi delle intercettazioni (art. 309 c.p.p.), carenza di gravità indiziaria e di univocità degli atti per configurare il tentativo (art. 56 c.p.), inutilizzabilità di rilevazioni/annotazioni (annotazione 14/1/2022) per mancata acquisizione degli atti autorizzativi, richiesta di riqualificazione della fattispecie da ricettazione a furto e eccezione di prescrizione per il reato presupposto, contestazione della attribuibilità delle armi rinvenute e della mancanza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione di merito degli elementi fattuali, potendo limitarsi al controllo della logica e della completezza motivazionale. Sul merito delle censure la Corte ha osservato: la mancata trasmissione degli atti relativi alle intercettazioni non rende inefficace la misura poiché quelle intercettazioni non sono state ritenute determinanti per la misura; la gravità indiziaria e la configurabilità del tentativo sono state adeguatamente motivate dal Tribunale sulla base di elementi concreti riscontrati al momento dell'arresto (vettura di provenienza illecita, strumenti e oggetti compatibili con l'organizzazione della rapina, presenza nelle vicinanze di armi occultate); le obiezioni circa l'utilizzabilità dell'annotazione e l'attribuibilità delle armi sono state ritenute infondate in quanto il Tribunale ha valorizzato gli elementi acquisiti al momento del fermo e le indicazioni fornite da uno degli indagati; le doglianze sulla prescrizione/recidiva sono generiche e prive dei documenti necessari a provarle. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    L'inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione di atti al tribunale del riesame si verifica solo se l'atto non trasmesso era effettivamente determinante per l'adozione della misura; se le intercettazioni richiamate sono irrilevanti ai fini della gravità indiziaria, la loro mancata trasmissione non inficia la misura.

  • art. 56 c.p.

    Il tentativo è punibile quando gli atti compiuti sono idonei e univoci, valutati ex ante; nel caso la Corte ha ritenuto che gli atti posti in essere erano giunti ad un punto tale da far ritenere imminente l'azione rapinosa.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato nelle censure relative alla formazione dell'imputazione e all'utilizzabilità di atti e dichiarazioni; la Corte ha considerato le eccezioni generiche quando non supportate da documentazione probatoria precisa.

  • art. 192 c.p.p.

    Citato nella richiesta di riqualificazione/valutazione delle prove; la Corte non ha ritenuto fondata la riqualificazione prospettata dei fatti alla luce del compendio indiziario valutato dal Tribunale.

  • art. 624 c.p.

    Norma sul furto richiamata nell'ambito della discussione sulla natura del reato presupposto; la Corte ha ritenuto insufficiente la prova per derubricare la fattispecie di ricettazione in furto sulla base delle dichiarazioni degli indagati.

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha valutato che, nel contesto, le dichiarazioni e gli elementi non consentivano una diversa qualificazione rispetto a quanto contestato dall'accusa.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato nella discussione sulla recidiva e sulle conseguenze sanzionatorie; la Corte ha ricordato che le condanne utili a qualificare la recidiva devono essere passate in giudicato e non estinte per misure alternative al momento del fatto.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma che elenca i criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (pericolosità, modalità, precedenti): la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato tali criteri valorizzando la professionalità dell'azione delittuosa e i precedenti penali.

  • art. 291 c.p.p.

    Richiamato nel ragionamento sull'eventuale mancata trasmissione di atti presentati al GIP: la Corte osserva che l'inefficacia non opera se non risulta che l'atto asseritamente non inviato fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al GIP.

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità non può riesaminare la valutazione di merito degli indizi: verifica solo la presenza di una motivazione logica e non contraddittoria.
  • La mancata trasmissione di atti al tribunale del riesame inficia la misura cautelare solo se l'atto non trasmesso era decisivo per l'adozione della misura; è necessario indicare specificamente quali elementi sono stati sottratti al controllo.
  • Per ritenere punibile il tentativo occorrono atti idonei e univoci, valutati ex ante: fatti che mostrino la prossimità all'esecuzione possono giustificare la misura cautelare.
  • Le contestazioni generiche o non corredate da documenti probatori (es. certificati penali, decreti autorizzativi) sono generalmente inammissibili o inefficaci dinanzi alla Corte.
  • La presenza di una vettura di provenienza illecita, strumenti atti alla commissione del reato e il rinvenimento di armi occultate nelle immediate vicinanze possono costituire un quadro indiziario sufficiente per le esigenze cautelari, se debitamente motivate.
  • Per l'attribuzione della recidiva rilevano solo condanne passate in giudicato; le misure alternative che abbiano estinto la pena non possono essere sempre utilizzate per aggravare la posizione dell'indagato.
  • Quando si contesta l'utilizzabilità di specifici atti (es. annotazioni, intercettazioni), la difesa deve dimostrare in che modo quegli atti siano stati determinanti per la misura e produrre gli atti mancanti o sollevare la questione con precisione.

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