Cassazione Civile, Ordinanza n. 16937/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La vicenda nasce da un credito per contributo al mantenimento dei figli, maturato per mancato pagamento dell’obbligo stabilito in una precedente decisione del Tribunale. La creditrice aveva avviato un pignoramento presso terzi contro il datore di lavoro del debitore obbligato al mantenimento e, nell’ambito di tale esecuzione, il terzo aveva reso dichiarazione positiva di capienza; successivamente era stata emessa ordinanza di assegnazione delle somme. Quando la società terza pignorata è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, la creditrice ha chiesto l’ammissione al passivo del proprio credito, ma il commissario liquidatore ha rigettato l’istanza ritenendo operante la compensazione con un controcredito della società verso il medesimo soggetto obbligato (quota sociale non versata). L’opposizione allo stato passivo è stata rigettata dal Tribunale. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull’opponibilità al commissario liquidatore dell’ordinanza di assegnazione, sostenendo che il terzo non aveva mai eccepito la compensazione nella procedura esecutiva e che il commissario avrebbe dovuto contestare il titolo con gli strumenti propri; 2) violazione delle norme sulla valenza probatoria dei documenti prodotti dalla procedura, contestando la prova del controcredito della società e la data certa della documentazione; 3) omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata considerazione di ulteriore documentazione contabile che avrebbe potuto dimostrare altri pagamenti del debitore verso la società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché non coglieva entrambe le rationes decidendi del decreto impugnato: da un lato, l’ordinanza di assegnazione era successiva all’apertura della liquidazione coatta e quindi non opponibile alla procedura; dall’altro, la ricorrente non aveva provato in sede di verifica e di opposizione l’esistenza e l’opponibilità del credito azionato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito della documentazione, mascherata come violazione di legge, ed era inoltre generico e privo di autosufficienza. Il terzo motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile per le stesse ragioni, non essendo indicato con precisione il fatto decisivo omesso né la documentazione rilevante. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti per la peculiarità dei profili sostanziali.
Norme richiamate
il divieto di azioni esecutive individuali non viene in rilievo nel rapporto tra procedura esecutiva e procedura concorsuale del terzo, ma ciò non rende automaticamente opponibile alla liquidazione coatta un titolo formatosi dopo l’apertura della procedura
in sede di verifica e opposizione allo stato passivo rilevano la titolarità e l’opponibilità del credito da insinuare, non le vicende interne del pignoramento presso terzi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della norma o della fattispecie astratta, non la rivalutazione della fattispecie concreta e delle prove
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare specificamente i documenti e gli atti rilevanti, altrimenti il motivo è non autosufficiente
i documenti richiamati a fondamento del ricorso devono essere allegati secondo le prescrizioni processuali
la contestazione sulla data certa dei documenti non può essere proposta in cassazione come mero pretesto per una rivalutazione del merito, se non è specificamente dedotta e autosufficientemente illustrata
la mancata allegazione di aver chiesto l’esibizione documentale nel merito indebolisce la censura in cassazione sul mancato esame di documenti
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo rileva, anzitutto, la prova della titolarità del credito e della sua opponibilità alla procedura concorsuale; le vicende del precedente pignoramento presso terzi non sono di per sé decisive.
- Un titolo giudiziale formatosi dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa non è opponibile alla procedura se il creditore non dimostra un autonomo fondamento del credito nei confronti della massa.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per una nuova valutazione delle prove o dei documenti: la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se si denuncia un errore nell’interpretazione o nell’applicazione della norma, non nella ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se anche una sola ratio autonoma non è censurata, il motivo è inammissibile.
- La censura fondata sull’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in realtà, mira a sollecitare una diversa lettura del compendio documentale o quando non identifica in modo specifico il fatto e i documenti rilevanti.
- L’autosufficienza del ricorso richiede la puntuale indicazione e allegazione dei documenti su cui la censura si fonda; deduzioni generiche sulla loro efficacia probatoria non sono sufficienti.
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