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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46482/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere: il ricorrente deduceva l'inutilizzabilità delle chat acquisite dalla piattaforma SkyEcc (su supporti CD/DVD forniti dalle autorità francesi/Europol) per difetto di "catena di custodia" e mancanza della copia forense con codice hash; lamentava inoltre l'assenza di verbali tecnici sulle modalità di estrazione e decodifica, la mancata indicazione del termine della misura ai sensi dell'art. 274 lett. a) c.p.p. e la carenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto le chat acquisite tramite Ordini Europei di Indagine (O.E.I.) come documenti/corrispondenza acquisiti regolarmente dallo Stato di esecuzione sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria francese; ha escluso che le operazioni di acquisizione ex post rientrassero nella disciplina delle intercettazioni in corso (artt. 266 e ss.), qualificando la messaggistica pregressa come "corrispondenza" acquisibile con provvedimento del pubblico ministero o tramite O.E.I. La Corte ha affermato che la mancata indicazione formale del termine della misura non incideva sul quadro motivazionale complessivo, atteso il concreto pericolo di reiterazione e la gravità indiziaria. Ha quindi confermato la legittimità delle acquisizioni fatte in Francia (sotto controllo giudiziario), dichiarando non fondata la censura sulla mancanza della copia forense con hash e sulla presunta automaticità dell'inutilizzabilità; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti), art. 74

    Norma sostanziale contestata: associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; utilizzata per qualificare la fattispecie per cui è stata disposta la misura cautelare.

  • Direttiva 2014/41/UE (ordine europeo di indagine)

    L'O.E.I. può trasferire prove raccolte in un procedimento dello Stato di esecuzione; sussiste una presunzione di conformità procedurale dello Stato di esecuzione salvo seri motivi contrari.

  • D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108

    Norme di attuazione della Direttiva 2014/41; disciplina il contenuto e la possibilità di chiedere acquisizioni di materiale già raccolto all'estero.

  • Costituzione, art. 15

    Tutela della corrispondenza: la messaggistica memorizzata può avere natura di corrispondenza e quindi richiedere specifiche garanzie per l'acquisizione, ma ciò non determina automaticamente l'inutilizzabilità se l'acquisizione è stata validamente disposta.

  • Codice di procedura penale, artt. 266 e 266-bis

    Disciplina delle intercettazioni: la Corte distingue tra intercettazioni in corso e acquisizione ex post di messaggistica conservata, applicando la disciplina delle intercettazioni solo alle captazioni in fieri.

  • Codice di procedura penale, art. 234 e art. 234-bis

    I dati informatici sono documenti; l'art. 234-bis facilita l'acquisizione di documenti disponibili in rete, ma non impone divieti di utilizzazione se acquisiti regolarmente.

  • Codice di procedura penale, artt. 244, 247(1-bis), 254-bis, 352(1-bis)

    Norme sulle ispezioni, perquisizioni e sequestri informatici: prescrivono protocolli tecnici per garantire la conservazione e affidabilità dei dati, la cui violazione influisce sull'attendibilità ma non comporta automaticamente inutilizzabilità.

  • Codice di procedura penale, art. 274 lett. a)

    Regola la motivazione delle esigenze cautelari (termine della misura); la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione formale del termine non fosse decisiva alla luce delle altre esigenze cautelari provate.

  • Codice di procedura penale, art. 237 e art. 268

    Previsioni riguardanti il sequestro di beni e i verbali delle operazioni; la Corte segnala che la documentazione tecnica può essere valutata ma non è sempre oggetto di piena ostensione per segreto tecnico o industriale.

  • Regolamento UE 2023/1543

    Prevede ordini europei di produzione/conservazione di prove elettroniche; conferma la possibilità di acquisire backup e dump di caselle presso provider esteri, senza imporre per ciò tutela equivalente alle intercettazioni in fieri.

  • Codice della privacy (art. 132 d.lgs. 196/2003) e sentenze CGUE rilevanti

    Richiamate per delimitare l'ambito di intervento sul trattamento massivo di dati dei fornitori e la necessità, in quel contesto, di controllo giudiziale; ma la Corte distingue questo scenario dall'acquisizione mirata di prove già raccolte.

  • Art. 616 c.p.p.

    Prevede il pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Le chat e la messaggistica memorizzata su dispositivi o server esteri acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine possono essere utilizzate come prova se l'autorità dello Stato di esecuzione ha operato sotto controllo giudiziario; esiste una presunzione di conformità che può essere contestata solo con prove concrete di violazioni dei diritti fondamentali.
  • La messaggistica pregressa è qualificabile, in molti casi, come 'corrispondenza' e merita tutela, ma la sua acquisizione si regge sulla disciplina del sequestro di documenti: in Italia può essere disposta dal pubblico ministero e non sempre l'inosservanza formale dei protocolli tecnici determina inutilizzabilità automatica della prova.
  • La carenza della cosiddetta "catena di custodia" o l'assenza della copia forense con hash incide sull'affidabilità della prova e può giustificare approfondimenti tecnici richiesti dalla difesa, ma non determina automaticamente l'esclusione probatoria se è dimostrato il controllo giudiziario nell'acquisizione e l'assenza di anomalie sostanziali.
  • Le tecniche e gli strumenti usati per l'hackeraggio/decriptazione possono essere coperti da segreto (militare o industriale) e non necessariamente vanno pienamente astretti alla difesa; la difesa ha comunque diritto al materiale rilevante e alla possibilità di far svolgere accertamenti tecnici indipendenti quando si deducono anomalie.
  • In tema di misure cautelari, la Corte valuta il complesso delle esigenze (gravi indizi, pericolo di reiterazione, esigenze di accertamento) e non solo difetti formali: omissioni formali (es. termine della misura) possono risultare non decisive se le altre esigenze sono adeguatamente motivate.

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