Cassazione Civile, Ordinanza n. 33318/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva assoggettato a imposta di registro, ipotecaria e catastale un contratto qualificato come locazione di terreno per l’installazione di un impianto fotovoltaico, dopo averlo riqualificato come concessione del diritto di superficie sul medesimo terreno. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo compatibili con lo schema della locazione le clausole sulla proprietà dell’impianto fotovoltaico in caso di scioglimento anticipato o alla scadenza naturale del contratto. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, ma prima dell’adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti.
La decisione
La Corte ha verificato che la rinuncia al ricorso era rituale perché intervenuta prima dell’adunanza camerale ed era stata sottoscritta dal difensore dell’Avvocatura erariale, con accettazione e sottoscrizione delle controricorrenti. Ha quindi dichiarato l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, in ragione dell’accettazione della rinuncia, e ha negato l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la decisione di estinzione non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
secondo comma; terzo comma
La rinuncia al ricorso è rituale se proposta prima dell’adunanza camerale e se accettata e sottoscritta dalle controparti.
In caso di rinuncia accettata non deve disporsi la regolamentazione delle spese giudiziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, perché la fattispecie è diversa da rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è norma di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del giudizio se interviene nei termini di legge ed è accettata dalla controparte.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia preclude una pronuncia sul merito e normalmente esclude la regolazione delle spese quando la rinuncia sia stata accettata.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente a ogni definizione sfavorevole per il ricorrente, ma solo nei casi espressamente previsti dalla norma; la fattispecie estintiva per rinuncia resta fuori da tale ambito.
- Le norme che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, vanno interpretate restrittivamente.
Come è indicizzato
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