Cassazione Penale, Sentenza n. 33757/2025 del 14/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Catania che, in sede di esecuzione e dopo aver riconosciuto il vincolo della continuazione tra più reati giudicati con rito abbreviato, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicando la riduzione prevista per il rito abbreviato prima del criterio moderatore del cumulo materiale dell'art. 78 c.p., quantificando la pena in ventiquattro anni di reclusione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la riduzione per il rito abbreviato dovesse applicarsi dopo l'operazione di cumulo e la limitazione di cui all'art. 78 c.p., e che l'errata sequenza avesse determinato una sanzione più grave di quella dovuta
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato il principio secondo cui, in sede esecutiva e quando la continuazione riguarda reati già giudicati con rito abbreviato, la riduzione di pena prevista per l'abbreviato va applicata prima del criterio moderatore del cumulo materiale ex art. 78 c.p. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (in particolare Sez. 5, n. 43044/2015, Dedinca, e Sez. U., n. 45583/2007, Volpe) che giustifica la diversa sequenza applicativa per ragioni connesse all'intangibilità del giudicato e alla specificità della fase esecutiva. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata ritenuta corretta e il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese
Norme richiamate
Disposizione limitativa del cumulo materiale: la pena della reclusione non può essere superiore a trent'anni. Nel giudizio di cognizione la limitazione va applicata prima della riduzione per il rito abbreviato; in sede esecutiva, però, se le condanne sono state irrogate con rito abbreviato, la riduzione per l'abbreviato si applica prima del criterio moderatore di cui all'art. 78
Richiamato per precisare che il limite edittale di cui all'art. 78 opera anche in esecuzione, ma la giurisprudenza ha circoscritto la sua portata consentendo che, per esigenze di prevenzione speciale e per effetto dell'intangibilità del giudicato, la detenzione complessiva di fatto possa eccedere il limite nei termini indicati dalla giurisprudenza
art. 71 ss. cod. pen. (concorso di reati e di pene)
Norme sul concorso di reati da osservare per determinare la pena complessiva; nel giudizio di cognizione la determinazione della pena deve rispettare tali norme (compreso art. 78) prima di applicare la riduzione per l'abbreviato
art. 442, comma 2 cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di pena in caso di condanna nel giudizio abbreviato; la Corte indica la corretta collocazione della sua applicazione (dopo il cumulo nel giudizio di cognizione, prima del cumulo in sede esecutiva se si tratta di condanne già irrevocabili pronunciate con abbreviato)
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della doglianza sull'applicazione delle regole esecutive, ma la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione muti il principio consolidato in sede esecutiva
art. 438 e ss. cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate in riferimento al rito del ricorso per cassazione e ai vizi denunciati (violazione di legge e vizio di motivazione)
Cost., artt. 3, 13, 24, 27
I principi costituzionali evocati dal ricorrente (uguaglianza, libertà personale, diritto di difesa, funzione rieducativa della pena) non risultano violati dalla diversa sequenza applicativa in sede esecutiva, che trova giustificazione nella tutela dell'intangibilità del giudicato
Giurisprudenza: Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007 (Volpe)
Principio generale secondo cui, nel giudizio di cognizione unitario, la riduzione per l'abbreviato va operata dopo la determinazione della pena in osservanza delle norme sul concorso di reati, compreso l'art. 78; la decisione è richiamata per evidenziare la distinzione tra fase di cognizione e fase esecutiva
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015 (Dedinca)
Principio specifico per la sede esecutiva: quando si ridetermina la pena a seguito del riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con rito abbreviato, la riduzione propria dell'abbreviato deve essere applicata prima del criterio moderatore del cumulo materiale ex art. 78 c.p.
Massime di principio
- Distinguere sempre la fase: in sede di cognizione (giudizio unitario) la pena va determinata applicando prima le norme sul concorso di reati (compreso il limite di art. 78) e solo dopo si applica la riduzione per il rito abbreviato
- In sede esecutiva, quando si rideterminano pene risultanti da sentenze irrevocabili pronunciate con rito abbreviato, la riduzione prevista per l'abbreviato si applica prima del criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art. 78 c.p.
- La diversa sequenza applicativa tra cognizione ed esecuzione è giustificata dall'intangibilità del giudicato e dalla specificità giuridica della fase esecutiva; non costituisce necessariamente violazione dei diritti costituzionali richiamati
- Verificare sempre la natura delle pronunce (setti con rito abbreviato e se irrevocabili) e la fase procedurale (cognizione vs esecuzione) prima di contestare l'ordine di applicazione di riduzioni e cumuli
- Se in esecuzione risulta effettuata l'applicazione del cumulo materiale prima della riduzione per l'abbreviato e le condanne erano già irrevocabili con rito abbreviato, è possibile proporre rimedi impugnativi fondati sulla giurisprudenza di legittimità che prescrive l'ordine inverso
- Tenere presente che, benché l'art. 78 ponga un limite edittale, la giurisprudenza ammette che la detenzione effettiva complessiva possa eccedere il limite in presenza di più condanne per fatti commessi in momenti diversi e per esigenze di prevenzione speciale, nei limiti delineati dalla Cassazione
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