Cassazione Civile, Ordinanza n. 11644/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal curatore del fallimento di una società poi dichiarata fallita, avente ad oggetto una rimessa su conto corrente di euro 2.089.699,55 eseguita nel periodo sospetto prima della pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo che aveva preceduto il fallimento. La banca convenuta aveva sostenuto che la rimessa derivasse dall'escussione di una garanzia finanziaria prestata da una società terza mediante pegno su titoli e aveva invocato l'irrevocabilità della garanzia ai sensi del d.lgs. n. 170 del 2004. Il fallimento, in replica svolta con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., aveva allegato che la terza garante era debitrice verso la fallita per un importo ben maggiore e che il credito di regresso sorto dall'escussione del pegno si era estinto per compensazione; quindi aveva qualificato la rimessa come pagamento anomalo revocabile ex art. 67, comma 1, n. 2, legge fall. La banca ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la revocatoria, deducendo cinque motivi: 1) nullità per violazione delle regole su domanda nuova/mutatio libelli e sul contraddittorio, sostenendo che la domanda ex art. 67, comma 1, n. 2, legge fall. sarebbe stata introdotta tardivamente; 2) violazione del diritto di difesa e delle norme sull'onere della prova, per avere la Corte ammesso la modifica e alterato il riparto probatorio; 3) violazione del d.lgs. n. 170 del 2004, assumendo che la disciplina sulle garanzie finanziarie sottraesse l'operazione alla revocatoria; 4) extrapetizione sulle spese di primo grado; 5) violazione delle norme sulle spese, perché la società subentrata al fallimento in appello non avrebbe potuto ottenere la rifusione delle spese del primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando l'allegazione del fallimento come legittima modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c., in quanto connessa alla medesima vicenda sostanziale e resa necessaria dalle difese della banca; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente non ha indicato un concreto pregiudizio difensivo derivante dalla modifica e la sentenza non si fondava su una presunzione legale di conoscenza dello stato di insolvenza; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, essendo la vicenda centrata non sull'escussione del pegno in sé ma sulla successiva rimessa sul conto corrente della debitrice, che è l'atto revocato; ha dichiarato inammissibili/infondati i motivi sulle spese, osservando che la richiesta della controparte era ampia e che la società subentrata al fallimento è legittimata a ottenere quanto spettante al fallimento, comprese le spese del primo grado. Non è stata quindi esaminata la condizione del ricorso incidentale, essendo questo proposto solo in via condizionata e non verificatasi la condizione. La Corte ha condannato la banca alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, commi 1 e 2, legge fall.
La revocatoria fallimentare può colpire la rimessa su conto corrente qualificata come pagamento anomalo; la disciplina invocata dalla banca sulle garanzie finanziarie non esclude, nel caso concreto, la revocabilità della successiva rimessa in conto corrente che realizza il pagamento a favore del creditore.
memoria depositata nel primo dei termini previsti dall’art. 183, comma 6, c.p.c.
È ammessa la modificazione della domanda, anche quanto a petitum e causa petendi, purché resti connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non sia compromesso il contraddittorio.
I motivi di ricorso sono scrutinati sotto i profili di violazione di legge e nullità della sentenza, ma il vizio va specificamente e concretamente dedotto.
Non vi è extrapetizione quando la parte avversa ha formulato conclusioni ampie e la decisione sulle spese rientra nel thema decidendum.
La censura sul riparto dell'onere probatorio non è accolta perché non risulta che il giudice di merito abbia applicato una regola probatoria diversa da quella ordinaria in modo decisivo.
art. 111 Cost.
Il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa è parametro per valutare l'ammissibilità delle modifiche in corso di causa, ma la lesione va dimostrata in concreto.
La disciplina delle garanzie finanziarie non esonera automaticamente dall'azione revocatoria la rimessa successiva all'escussione del pegno; occorre verificare la concreta struttura della vicenda e l'identità soggettiva dei rapporti di credito.
La fattispecie non rientra nel perimetro applicativo della norma quando l'atto revocato è la rimessa sul conto del debitore, non il pagamento del garante al creditore.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'irrilevanza revocatoria della garanzia finanziaria, ma non decisivo nel caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi difensiva, senza accoglimento.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi difensiva, senza accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e possono comprendere anche quelle del primo grado in favore della parte subentrata nella posizione processuale del fallimento.
La parte subentrata conserva interesse e legittimazione a chiedere la condanna alle spese spettanti al soggetto processuale originario.
Il subentro nel processo comporta successione nella posizione processuale e nei relativi diritti processuali, comprese le spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è ammissibile anche quando incida su petitum o causa petendi, purché resti ancorata alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non sorprenda la controparte né ne comprometta le difese.
- La lesione del diritto di difesa non può essere prospettata in modo astratto: chi deduce la nullità deve indicare un concreto pregiudizio processuale subito per effetto della modifica della domanda o delle allegazioni avversarie.
- In sede di legittimità, il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si confronta solo con affermazioni accessorie o con una ricostruzione diversa del fatto.
- La disciplina delle garanzie finanziarie non impedisce automaticamente la revocatoria dell'intera operazione quando l'atto oggetto di revoca è il successivo pagamento/rientro di somme nel patrimonio del debitore e non l'escussione della garanzia in sé.
- Ai fini delle spese di lite, il soggetto che subentra processualmente al fallimento assume la medesima posizione processuale del fallimento e può ottenere la rifusione delle spese dell'intero giudizio, se spettanti al soggetto originario.
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