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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13202/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre dato atto che non vi erano elementi per ritenere che l'inammissibilità fosse stata determinata senza colpa del ricorrente; pertanto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza resa in appello all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., assumendo che il giudice non avesse valorizzato alcun elemento favorevole alla persona sottoposta a giudizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello, sono deducibili soltanto censure relative a vizi incidenti sulla volontà della parte di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità del contenuto della pronuncia rispetto all'accordo e sull'applicazione di una pena illegale. Poiché i motivi dedotti attenevano invece alla sola valutazione ex art. 133 c.p., il ricorso è stato ritenuto non consentito.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    nel patteggiamento in appello i motivi di ricorso avverso la sentenza sono limitati a specifici vizi attinenti al consenso delle parti, alla difformità della decisione e alla pena illegale

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente quale parametro per censurare la valutazione della pena, ma non ritenuto deducibile nel ricorso contro la sentenza di concordato in appello

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86

    richiamata per escludere la sanzione economica solo ove l'inammissibilità non sia imputabile a colpa del ricorrente

Massime di principio

  • Avverso una sentenza pronunciata all'esito del concordato in appello i motivi di ricorso per cassazione sono tipizzati e rigorosamente limitati: non è consentito dedurre censure generiche sulla motivazione o sulla mera quantificazione della pena, salvo che si denunci una pena illegale o un vizio incidente sulla validità dell'accordo processuale.
  • La doglianza relativa al mancato apprezzamento dei criteri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p. non è, di regola, deducibile come motivo autonomo di ricorso contro la sentenza di patteggiamento in appello, se non si traduce nella denuncia di una pena illegale o di una difformità rispetto al concordato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta che l'inammissibilità sia stata determinata senza colpa del ricorrente, devono applicarsi le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ivi compreso il pagamento in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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