Cassazione Civile, Ordinanza n. 34337/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata aveva proposto domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio svoltosi davanti alla Corte dei conti; la Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione contro il decreto monocratico che aveva già respinto la domanda. Contro il decreto della Corte d'appello è stato proposto ricorso per cassazione. Il Ministero ha resistito con controricorso. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato d'ufficio, come questione preliminare, che la procura apposta al ricorso era stata rilasciata in data 12 febbraio 2008, quindi ben prima della sentenza impugnata del 19/25 gennaio 2022, ed era priva di ogni riferimento specifico al giudizio di cassazione; essa conteneva invece formule tipiche di una procura per il giudizio di merito e per tutti i gradi. In seguito la ricorrente ha anche depositato atto di rinuncia al ricorso, ma senza accettazione della controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per inesistenza della procura speciale richiesta dall'art. 365 c.p.c., poiché la procura prodotta era anteriore alla sentenza impugnata e non riferibile al giudizio di legittimità. Successivamente, preso atto della rinuncia al ricorso e della mancata accettazione, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, dando applicazione al principio secondo cui, in caso di attività difensiva svolta senza valida procura per la fase o il giudizio considerati, le spese possono essere poste a carico del difensore, mentre nel caso concreto la pronuncia finale riguarda la rinuncia non accettata e la conseguente estinzione.
Norme richiamate
per il ricorso per cassazione è necessaria una procura speciale, riferita al giudizio di legittimità; una procura conferita per il merito o anteriore alla sentenza impugnata non è idonea.
è richiamato per escludere che la procura generale al merito possa valere anche quando la sentenza sia impugnabile per cassazione a seguito di inammissibilità dell'appello.
non è oggetto diretto di decisione, ma non risulta citato nel testo fornito.
Massime di principio
- La procura per il ricorso per cassazione deve avere carattere speciale e deve essere rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, così da rendere certa la riferibilità dell'attività del difensore al giudizio di legittimità.
- La procura rilasciata per il giudizio di merito, anche se espressamente estesa a tutti i gradi di giudizio, non vale per proporre ricorso per cassazione se non contiene uno specifico riferimento a tale fase.
- L'assenza di valida procura speciale per il ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della legitimazione processuale del difensore nella specifica fase.
- Se la rinuncia al ricorso non è accettata dalla controparte, il giudizio di cassazione si estingue; restano ferme le conseguenze in punto spese secondo le regole processuali applicabili.
- Quando il difensore agisce senza valida procura per la fase o il giudizio considerati, la sua attività non produce effetti per la parte rappresentata ed egli può assumere la responsabilità delle spese processuali.
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