Cassazione Penale, Sentenza n. 15866/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame dell'8 ottobre 2025 che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva annullato l'ordinanza che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari e aveva disposto il ripristino della custodia in carcere. Il gravame deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura cautelare applicata (contestata la ritenuta idoneità degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La difesa aveva documentato che la misura cautelare era divenuta inefficace in seguito alla sentenza di merito del Tribunale di Palermo del 12.02.2026, che ha riqualificato il fatto contestato (capo 3) da estorsione aggravata a esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia aggravata dall'essersi avvalso delle condizioni previste dall'art. 416-bis, e ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela; ciò ha determinato la perdita di ogni utilità pratica dell'ordinanza impugnata. La Corte ha altresì rilevato che non era stato dedotto un interesse specifico alla decisione finalizzato a un'eventuale domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Per la carenza di interesse sopravvenuta non è stata disposta condanna alle spese.
Norme richiamate
La contestazione per associazione mafiosa è stata in parte esclusa in sede di riesame per mancanza di gravità indiziaria; la sentenza di merito ha comunque considerato rilevanti le condizioni aggravanti previste dall'art. 416-bis ai fini della riqualificazione del fatto, senza procedere per difetto di querela.
Norma che consente al pubblico ministero di proporre appello avverso l'ordinanza di sostituzione della misura cautelare; nel caso di specie il PM ha utilizzato tale rimedio per ottenere il ripristino della custodia in carcere.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale e perdurare fino alla decisione; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso quando la misura cautelare era divenuta inefficace per sopravvenuta decisione di merito.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017 (D'Aversa)
Richiamato quale consolidato orientamento che definisce i requisiti dell'interesse all'impugnazione (concretezza e persistenza fino alla decisione).
Giurisprudenza - Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)
Richiama il principio che, per conservare l'interesse all'impugnazione anche dopo la perdita della misura, occorre dedurre uno specifico interesse alla decisione (ad esempio ai fini di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione).
Giurisprudenza - Sez. U, n. 20 del 09/10/1996 (Vitale)
Principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta automaticamente condanna alle spese se la sopravvenienza non è riconducibile a condotta colpevole del ricorrente.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare un provvedimento cautelare deve essere concreto e perdurare fino alla decisione: se la misura perde efficacia per eventi sopravvenuti (es. sentenza che elimina la causa della cautela), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Per evitare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, il ricorrente deve documentare un interesse specifico e attuale alla decisione (ad es. finalizzato a una futura azione di riparazione per ingiusta detenzione); la mera contestazione della misura cessata non è sufficiente.
- La riqualificazione in sede di merito che comporti la dichiarazione di non doversi procedere può rendere priva di efficacia ogni impugnazione cautelare successiva: gli effetti pratici della sentenza di merito (liberazione, estinzione del fatto per difetto di querela, ecc.) determinano la perdita dell'interesse processuale.
- La sopravvenuta perdita d'interesse, se non derivante da condotta colpevole del ricorrente, non comporta automaticamente condanna alle spese processuali.
- Chi propone impugnazione contro misure cautelari deve monitorare l'evoluzione del giudizio di merito e, se sopravvengono decisioni che incidono sull'utilità dell'impugnazione, valutarne prontamente la prosecuzione o il deposito di memorie/documentazione che attestino un interesse residuo.
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