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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28555/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, delle condanne per delitti di peculato (art. 314 c.p.) in relazione a distrazioni di fondi dall'Istituto Musicale 'Vincenzo Bellini'. Le censure principali: 1) vizio di qualificazione soggettiva e contestuale mancata verifica che la dipendente Carrubba fosse "incaricata di pubblico servizio" (art. 358 c.p.), con ricadute sulla responsabilità delle coimputate; 2) richiesta di riqualificazione giuridica dei fatti da peculato a truffa, sostenendo che le somme fossero state procurate mediante artifici e raggiri e non per disponibilità derivante dall'ufficio; 3) doglianze sulla motivazione relativa a pene e riconoscimento delle attenuanti generiche; 4) in via procedurale, il ricorso di Romano è stato invece censurato per mancanza di legittimazione del difensore (assenza del mandato specifico ex art. 581 c.p.p. nel caso dell'imputato assente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Lea Marino e Vita Marina Motta, rigettando le censure sulla qualificazione del reato (confermando la qualificazione in termini di peculato sulla base della disponibilità giuridica concorrente e della concreta partecipazione alle appropriazioni) e ritenendo adeguata la motivazione sulle pene e sulla mancata estensione massima delle attenuanti. Il ricorso di Maria Francesca Romano è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del difensore (mancanza del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza ai sensi dell'art. 581 c.p.p.), senza possibilità di sanatoria; la posizione di Daniela Di Stefano è stata separata per questioni autonome (in particolare la vicenda della confisca, devoluta alle Sezioni Unite). Sono state imposte alle ricorrenti condanne alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nella misura indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi introdotti dal D.Lgs. n.150/2022, art.33)

    "con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"; e il comma 1-quater: "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza"

    La Corte ha applicato la norma affermando che l'omissione del mandato specifico per l'imputato assente rende il ricorso per cassazione inammissibile de plano; la regola è operativa anche in Cassazione e non suscettibile di sanatoria quando il difensore era incompatibile o privo del mandato richiesto.

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte ha confermato la qualificazione dei fatti come peculato: è sufficiente la disponibilità giuridica (anche concorrente fra più soggetti nell'ambito di procedure complesse) per integrare il reato, anche quando l'appropriazione avviene tramite artifici che coinvolgono altri soggetti.

  • art. 358 cod. pen. (incaricato di pubblico servizio)

    La qualifica di incaricato di pubblico servizio si fonda sulla natura delle mansioni e delle responsabilità (es. maneggio di denaro, rendicontazione), non esclusivamente sulla natura privatistica o pubblicistica dell'ente; ciò legittima l'estensione della rilevanza penale a dipendenti di enti privatistici che svolgano funzioni pubbliche.

  • art. 48 cod. pen. (concorso tra reati e induzione in errore)

    La Corte ha richiamato l'orientamento che consente l'applicazione combinata degli artt. 48 e 314 c.p. per configurare peculato anche quando l'agente induce in errore altri pubblici ufficiali che detengono la competenza formale dell'atto finale, valorizzando la disponibilità giuridica concorrente.

  • art. 640 c.p. (truffa) e art. 61 n.9 c.p. (aggravante su beni dello Stato/ente pubblico)

    La distinzione tra truffa aggravata e peculato dipende dalla presenza di una precedente disponibilità (o disponibilità giuridica) del bene: se sussiste, prevale la fattispecie di peculato; se il possesso è stato procurato tramite decettività esterna senza disponibilità preventiva, può configurarsi la truffa aggravata.

  • art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)

    La Corte ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la determinazione della pena da parte dei giudici di merito, richiamando i criteri di proporzionalità e la discrezionalità applicabile, ferma la necessità di maggior dettaglio se la pena si discosta significativamente dal minimo edittale.

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha confermato la possibilità di dichiarare l'inammissibilità de plano per difetti formali di legittimazione del difensore nei ricorsi per cassazione, in coerenza con l'assetto procedurale introdotto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare le ricorrenti al versamento alla Cassa delle ammende in ragione della inammissibilità dei ricorsi e del profilo di colpa nella proposizione delle impugnazioni.

Massime di principio

  • In procedure complesse di spesa pubblica la 'disponibilità giuridica' del denaro può essere frazionata tra più soggetti; l'esistenza di tale disponibilità, anche concorrente, permette di qualificare appropriazioni come peculato anziché come truffa quando l'agente abusa di quella disponibilità.
  • La qualificazione di 'incaricato di pubblico servizio' si valuta sulla base delle mansioni e dei compiti effettivamente svolti (maneggio di denaro, obblighi di rendicontazione), indipendentemente dalla natura privatistica dell'ente.
  • Se l'imputato era assente al giudizio, il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza (art. 581 c.p.p.); la sua assenza comporta la declaratoria de plano di inammissibilità in Cassazione quando mancante.
  • Le censure sulla qualificazione del reato tra peculato e truffa richiedono una valutazione fattuale attenta alla tempistica degli atti: la mera previsione contabile 'gonfiata' è una precondizione, ma l'effettiva disponibilità e l'atto dispositivi successivi (es. mandati firmati) sono decisivi per la tipizzazione come peculato.
  • L'impugnazione in cassazione, se dichiarata inammissibile per ragioni procedurali o manifestamente infondate, può comportare condanne alle spese e somme da versare alla Cassa delle ammende; perciò è essenziale verificare attentamente i requisiti formali prima di proporre il ricorso.
  • La motivazione sulla quantificazione della pena richiede maggiore dettaglio solo quando la pena si discosta significativamente dal minimo edittale; le formule sintetiche sono ammesse entro intervalli vicini al minimo o alla media edittale.

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