Cassazione Penale, Sentenza n. 16169/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta del P.M. di rideterminare la pena inflitta con sentenza irrevocabile (10 mesi e 20 giorni di reclusione e Euro 2.489.000,00 di multa per l'art. 291-bis d.P.R. 43/1973), alla luce della novellazione normativa operata dal d.lgs. 26/09/2024, n. 141. La difesa ha sostenuto che la sanzione pecuniaria è divenuta incompatibile con la nuova disciplina (illegalità sopravvenuta della pena) e va eliminata o, in subordine, che dovesse essere disposta una revoca parziale "in parte qua" ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; ha inoltre invocato la retroattività della lex mitior (art. 2 c.p., principi costituzionali e convenzionali) e lamentato motivazione apparente del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso (primo e terzo motivo infondati; resto inammissibile). Ha ritenuto che la vicenda rientrasse in un fenomeno di successione di leggi nel tempo e non in un'abolitio criminis o in una sentenza di illegittimità costituzionale. Applicando l'art. 2, comma 4, cod. pen., la Corte ha confermato l'intangibilità del giudicato per la sentenza irrevocabile e ha escluso la possibilità di eliminare la pena pecuniaria già irrogata quando la condotta è riconducibile alla corrispondente fattispecie della nuova legge. Ha altresì chiarito che l'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. posto nella fattispecie non poteva essere riqualificato in una revoca atipica ex art. 673 c.p.p., trattandosi di successione normativa con continuità del precetto.
Norme richiamate
comma 2, comma 3 e comma 4
La Corte ha applicato il comma 4: quando esiste sentenza irrevocabile la successione di leggi nel tempo non consente l'automatica applicazione della norma più favorevole che inciderebbe sul giudicato; l'abolizione della sanzione pecuniaria non integra perciò abolitio criminis se la nuova norma mantiene sostanzialmente la fattispecie.
d.lgs. 26/09/2024, n. 141 (art. 84 e art. 8 comma 1 lett. f)
n.d. nel testo giudiziario (riferimento a art. 84 per la nuova fattispecie e art. 8 per l'abrogazione del D.P.R. 43/1973)
La norma ha modificato il regime sanzionatorio (eliminando la multa per la nuova fattispecie) ma la Corte ha ritenuto che esista continuità normativa con la previgente fattispecie, per cui non è possibile, su sentenza irrevocabile, eliminare la pena pecuniaria già inflitta.
citato nella sentenza impugnata
Fattispecie originaria con sanzione congiunta detentiva e pecuniaria; la condotta giudicata è stata ritenuta riconducibile alla nuova incriminazione, nonostante la differente modulazione sanzionatoria.
riferimento all'"incidente di esecuzione"
Strumento utilizzato per chiedere la rideterminazione della pena in esecuzione; la Corte ha ritenuto legittima la sua utilizzazione per proporre la questione ma ha ritenuto che, data la successione normativa con continuità, l'incidente non potesse essere usato per elidere la multa.
Norma riferibile alle ipotesi di revoca del titolo esecutivo (anche in parte); la Corte ha escluso la sua applicabilità nella fattispecie perché questa non è un'ipotesi di abrogazione semplice o di declaratoria di incostituzionalità che comporterebbe la cessazione degli effetti penali.
art. 30 legge 11/03/1953, n. 87
Richiamato come norma che regolamenta gli effetti di sentenze di incostituzionalità sulle sentenze irrevocabili; la Corte ha osservato che quel dispositivo rileva solo quando vi è una declaratoria di incostituzionalità, circostanza assente nel caso.
Costituzione (art. 25, art. 111)
art. 25 comma 2 e 3; art. 111
I principi evocati dalla difesa (principio di legalità, garanzie processuali) sono stati ritenuti genericamente richiamati e non idonei a confutare l'applicazione dell'art. 2, comma 4, nel caso concreto.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 7)
Richiamato dalla difesa per il principio della lex mitior; la Corte ha ritenuto che la disposizione sovranazionale non imponga, in presenza di sentenza irrevocabile e di successione normativa con continuità, la rimozione del precedente trattamento sanzionatorio.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 49)
art. 49 (principio della retroattività della normativa più favorevole)
Analogamente alla CEDU, evocata dalla difesa ma non ritenuta sufficiente a prevalere sull'art. 2, comma 4, cod. pen. nella fattispecie di sentenza irrevocabile.
Massime di principio
- Quando esiste una sentenza irrevocabile opera il principio di intangibilità del giudicato (art. 2, comma 4, c.p.): la mera modifica successiva del trattamento sanzionatorio non consente automaticamente l'eliminazione di sanzioni già irrogate, se la nuova norma non determina un'abolitio criminis ma una successione normativa con continuità del precetto.
- Occorre distinguere nettamente tre fenomeni: a) declaratoria di incostituzionalità di una norma (che può produrre effetti anche su sentenze irrevocabili tramite specifiche norme come art. 30 l.87/1953), b) abrogazione/abolitio criminis (che legittima la revoca del titolo e l'eventuale eliminazione delle sanzioni), c) successione di leggi nel tempo con continuità (che non comporta automatico annullamento delle sanzioni di sentenze irrevocabili).
- Lo strumento processuale utilizzato – incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. o istanza di revoca ex art. 673 c.p.p. – deve essere qualificato correttamente in relazione al fenomeno giuridico: l'art. 673 c.p.p. è centrato su ipotesi di revoca per abolizione del reato o per effetti di declaratoria di incostituzionalità; l'incidente di esecuzione è volto a questioni di eseguibilità e a modifiche in corso d'esecuzione ma non può trasformare un giudicato irreversibile per successione normativa.
- La lex mitior ha valore generale ma la sua applicazione è limitata dalla tutela del giudicato irrevocabile: in casi di modifica normativa favorevole la riduzione "selettiva" della pena (es. solo della componente pecuniaria) non è automatica quando la nuova disciplina sia sostanzialmente sovrapponibile alla previgente.
- Nelle impugnazioni è essenziale motivare con precisione la correlazione tra il provvedimento impugnato e le norme richiamate: censure generiche o apodittiche rischiano l'inammissibilità.
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