Cassazione Civile, Ordinanza n. 38523/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da una domanda proposta da un privato contro un comune; il tribunale aveva deciso la controversia in primo grado, il comune aveva poi proposto appello e la corte d'appello, accogliendo l'impugnazione, aveva rigettato la domanda originaria. Il privato ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma il testo della decisione non consente di ricostruire il contenuto sostanziale delle censure, perché il ricorso non riportava in modo adeguato i fatti di causa, le domande e le eccezioni delle parti, la decisione di primo grado, le ragioni dell'appello e la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era privo di un'esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., e che tale mancanza non poteva essere supplita dall'esame dei motivi o di altri atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per violazione del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., evidenziando che l'esposizione dei fatti era meramente recettizia rispetto alla sentenza impugnata e comunque insufficiente a ricostruire la vicenda sostanziale e processuale. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese, perché il resistente era rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa, comprensiva dei fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere i motivi; la sua mancanza o insufficienza comporta inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'esposizione dei motivi di ricorso è funzionalmente complementare all'esposizione dei fatti e deve risultare intellegibile alla luce di essa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi della disciplina sul contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente quanto alla ricostruzione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti, così da porre la Corte in condizione di comprendere immediatamente l'oggetto della controversia e la pertinenza delle censure.
- L'esposizione sommaria dei fatti di causa non è un adempimento meramente formale: serve a rendere intellegibili i motivi di ricorso e a consentire il controllo di ammissibilità e fondatezza delle doglianze.
- La mancanza o l'assoluta insufficienza della narrazione dei fatti e del contenuto della decisione impugnata integra un vizio autonomo di inammissibilità che non può essere sanato mediante il solo esame dei motivi o degli altri atti del processo.
- Nel giudizio di legittimità, il difensore deve selezionare e sintetizzare i dati processuali e sostanziali davvero rilevanti, includendo domande, eccezioni, decisioni di merito e ragioni di impugnazione, in rapporto diretto con le censure proposte.
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