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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20223/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in secondo grado all'esito di giudizio abbreviato alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in relazione a una sostanza qualificata come droga pesante, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La censura mirava a contestare la determinazione della pena, ritenuta eccessiva, nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze investivano il trattamento punitivo con censure non consentite in sede di legittimità, poiché la motivazione della sentenza impugnata era congrua, non illogica e aveva dato adeguato conto delle deduzioni difensive. La corte territoriale aveva correttamente fissato la pena base in due anni di reclusione e euro 3.600 di multa, in misura superiore al minimo edittale ma inferiore al medio, valorizzando la natura della sostanza come droga pesante, la capacità organizzativa dimostrata e il precedente specifico per analogo reato, divenuto irrevocabile poco prima del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti; la condanna di merito riguarda questa fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in presenza di profili di colpa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera contestazione del trattamento sanzionatorio quando la motivazione sulla dosimetria della pena sia congrua, non illogica e abbia dato conto delle deduzioni difensive.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, meramente apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione del trattamento punitivo.
  • Ai fini della dosimetria della pena, il giudice può legittimamente valorizzare la natura della sostanza stupefacente, la capacità organizzativa dimostrata nel fatto e la presenza di precedenti specifici, anche se risalenti a pochi mesi prima del nuovo reato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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