Cassazione Penale, Ordinanza n. 00893/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato il rigetto della tesi difensiva fondata sullo stato di necessità e aveva subordinato la sospensione condizionale della pena al rilascio dell'immobile occupato. I motivi dedotti in cassazione denunciavano, da un lato, vizio di legge in relazione all'art. 54 c.p. e, dall'altro, vizio di motivazione sia sull'esclusione della scriminante sia sulla legittimità della condizione apposta al beneficio di cui all'art. 165 c.p. La Corte rileva però che le censure riproponevano sostanzialmente quelle già formulate in appello, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e solo apparenti, perché meramente ripetitivi di doglianze già esaminate e disattese in appello; inoltre li ha considerati manifestamente infondati. Quanto al merito, ha confermato che non ricorrevano i presupposti dello stato di necessità, poiché mancavano l'inevitabilità di un pericolo attuale e transitorio e la necessità della condotta, non potendo la scriminante essere utilizzata per risolvere stabilmente un'esigenza abitativa. Ha altresì ritenuto corretta la subordinazione della sospensione condizionale al rilascio dell'immobile, quale eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato. Alla ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di giustificazione dello stato di necessità richiede un pericolo attuale, inevitabile e transitorio, non potendo essere invocata per legittimare una occupazione finalizzata a risolvere definitivamente un bisogno abitativo.
Il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato; nel caso concreto, tale eliminazione coincide con il rilascio dell'immobile occupato.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
È inammissibile il ricorso che non sia specifico e si limiti a reiterare censure già dedotte e disattese in appello, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello integra un motivo apparente e può condurre all'inammissibilità.
- La scriminante dello stato di necessità presuppone un pericolo attuale, inevitabile e transitorio: non può essere utilizzata per dare copertura a una condotta finalizzata a soddisfare in via definitiva un bisogno abitativo.
- La valutazione sulla sussistenza dello stato di necessità deve escludere la scriminante quando l'ordinamento appronta strumenti alternativi di tutela e l'interessato scelga volontariamente di non avvalersene.
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata, ex art. 165 c.p., alla rimozione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, anche quando ciò si traduca nel rilascio dell'immobile oggetto di occupazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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