Cassazione Civile, Ordinanza n. 06834/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore, già alle dipendenze di una società poi fallita, aveva chiesto di ottenere dall'INPS, in qualità di gestore del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982, il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione maturate nel rapporto. La domanda era stata rigettata nei gradi di merito. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 80/1992, sostenendo che, ai fini del computo dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (o alla domanda per ottenerla), entro il quale devono collocarsi le ultime tre retribuzioni per essere indennizzabili, dovesse rilevare anche l'iniziativa di ottenere dalla Direzione Territoriale del Lavoro la diffida accertativa ex art. 12 d.lgs. n. 124/2004. In sostanza, il ricorrente assumeva che la diffida accertativa potesse fungere da atto idoneo a far decorrere il periodo rilevante per l'intervento del Fondo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini dell'individuazione del termine annuale rilevante per l'intervento del Fondo di garanzia sulle ultime tre retribuzioni, non basti il momento in cui la diffida accertativa acquista efficacia di titolo esecutivo per il decorso del termine di trenta giorni o per l'esito negativo della conciliazione, ma occorra che la diffida resa esecutiva venga effettivamente notificata dal lavoratore mediante precetto, cioè con l'atto che dà avvio al processo esecutivo. Poiché nel caso concreto tale notifica era avvenuta solo il 21 gennaio 2013 e il rapporto di lavoro era cessato il 14 giugno 2011, la pretesa è stata ritenuta tardiva e quindi non idonea a fondare l'intervento del Fondo. Le spese sono state compensate per la novità parziale della questione e l'assenza di precedenti univoci; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È la norma che disciplina i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia; la Corte la interpreta nel senso che, per il computo del periodo rilevante, assumono rilievo solo atti di iniziativa giudiziale o esecutiva volti a far valere il credito o a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
La diffida accertativa emessa dagli ispettori del lavoro, pur potendo acquistare efficacia di titolo esecutivo, non è di per sé sufficiente: ai fini considerati dalla Corte rileva solo quando sia resa esecutiva e notificata tramite precetto, quale atto di inizio dell'esecuzione.
art. 12-bis d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020
È citato solo per precisare che le modifiche sopravvenute non hanno inciso, per la parte rilevante, sulla disciplina esaminata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia per crediti retributivi maturati prima dell'insolvenza del datore di lavoro, non ogni iniziativa amministrativa o stragiudiziale è idonea a far decorrere il periodo rilevante: occorre un atto che concretamente valga a far valere il credito in sede esecutiva o a instaurare un'iniziativa giudiziale verso l'insolvente.
- La diffida accertativa del personale ispettivo, pur se diventa titolo esecutivo per effetto del mancato esperimento o esito negativo della conciliazione, assume rilievo solo quando sia effettivamente utilizzata dal lavoratore come titolo esecutivo mediante precetto.
- Per stabilire la tempestività della domanda al Fondo di garanzia, il momento decisivo non è la mera formazione del titolo esecutivo amministrativo, ma l'avvio dell'esecuzione forzata o comunque di un'iniziativa giudiziale idonea a far valere il credito.
- In tema di interpretazione delle condizioni di accesso a prestazioni di garanzia pubblica, la Corte privilegia una lettura coerente con la funzione della tutela, ancorandola ad atti idonei a rendere effettiva l'azione di recupero del credito.
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