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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4242/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Milano sostenendo in primo luogo che il fatto contestato al capo 2 (induzione in errore del pubblico ufficiale per ottenere il rilascio di una carta di identità con false generalità) era stato erroneamente qualificato come falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), mentre la carta di identità è un certificato e la condotta doveva essere qualificata come falso ideologico in certificato amministrativo mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 480 c.p.). In secondo luogo lamentava la manifesta illogicità della motivazione del rigetto di tale censura in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha riqualificato il fatto di cui al capo 2 come falso ideologico in certificato amministrativo mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, aggravato (artt. 48, 480 e 61, n.6 c.p.). La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto relativo al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione delle pene. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha inoltre rilevato l'illegittimità, potenzialmente, della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici applicata in primo grado (perché la durata della pena principale cui fare riferimento in caso di continuazione è quella relativa al reato più grave dopo il bilanciamento delle circostanze e tenendo conto delle diminuzioni processuali), ma ha ritenuto la questione assorbita in relazione al rinvio per nuovo esame complessivo del trattamento sanzionatorio, per cui non ha eliminato in questa sede la pena accessoria.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    Norma relativa alla contraffazione di documenti di identificazione; usata per qualificare i reati del capo 1.

  • art. 479 cod. pen.

    Falso ideologico in atto pubblico: la Corte ha ritenuto che questa disposizione non fosse corretta per la carta di identità, perché tale documento ha natura di certificato e non di atto pubblico costitutivo di diritti.

  • art. 480 cod. pen.

    Falso ideologico in certificati amministrativi: la Corte ha ritenuto che la carta d'identità rientri in questa fattispecie, perciò il fatto doveva essere qualificato ai sensi di questa norma.

  • art. 48 cod. pen.

    Richiamato in combinazione con l'art. 480 per qualificare il falso realizzato mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (quindi la fattispecie quando il pubblico ufficiale è indotto in errore dal comportamento dell'imputato).

  • art. 61, n. 6 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nella riformulazione della qualificazione del reato al capo 2.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme processuali che disciplinano i motivi di ricorso in cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e motivazione manifestamente illogica).

Massime di principio

  • La carta d'identità ha natura di certificato: i falsi relativi a documenti di identificazione devono essere valutati soprattutto alla luce dell'art. 480 c.p. (falso in certificati amministrativi) e non automaticamente come falso in atto pubblico ex art. 479 c.p.
  • Quando il falso in un certificato deriva dall'induzione in errore del pubblico ufficiale (cioè il pubblico ufficiale redige o rilascia il certificato sulla base delle informazioni false fornite dall'interessato), la vicenda va ricondotta alla combinazione tra art. 48 e art. 480 c.p.
  • La corretta qualificazione giuridica del fatto può rilevare in modo decisivo sul trattamento sanzionatorio: la riformulazione della fattispecie può comportare la rimodulazione delle pene e delle eventuali pene accessorie e giustifica il rinvio per un nuovo esame della sanzione.
  • In caso di reato continuato la durata della pena principale da considerare per l'applicazione delle pene accessorie è quella inflitta per il reato più grave dopo il bilanciamento delle circostanze (e tenendo conto delle diminuzioni processuali), non la pena complessiva maggiorata per la continuazione; errori in tal senso possono rendere illegittima l'applicazione di una pena accessoria.
  • Se nella sentenza di merito è stata applicata erroneamente una pena accessoria incompatibile con la pena principale, la Cassazione può eliminare direttamente l'accessorio oppure, se la questione è assorbita da una riformulazione complessiva del trattamento sanzionatorio, rinviare per nuovo esame.

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