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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35635/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per peculato per essersi "appropriata" di 3.800,00 euro tramite quattro mandati di pagamento emessi nell'anno scolastico 2017/18. In cassazione ha dedotto, con otto motivi, tra cui: assenza di contestazione formale della continuazione; carenza del dolo e inesistenza della disponibilità esclusiva della somma (perché priva di autonomia operativa, sotto controllo del dirigente scolastico e assistita da un tutor); i mandati sarebbero stati anticipi su premio di produttività non ancora esigibile ma effettivamente spettante e poi integralmente restituiti prima di qualsiasi denuncia; errata qualificazione dei fatti come peculato anziché abuso d'ufficio; errore sulla legge/amministrativo che escluderebbe il dolo; e mancato riconoscimento di attenuanti o della cause di non punibilità per particolare tenuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha dichiarato infondato il primo motivo (sulla contestazione della continuazione), ma ha accolto i motivi secondo e quarto, che hanno valore assorbente. La Corte ha censurato la motivazione della Corte d'appello per carenza di accertamento fattuale su punti decisivi (reali mansioni e autonomia dell'imputata, ruolo del dirigente scolastico e del tutor, modalità operative e firme sui mandati) e per avere fatto riferimento al D.M. 28/8/2018 n.129 (art. 16) non applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello per un nuovo esame con ricostruzione completa dei fatti e valutazione se i fatti siano configurabili come peculato o altra fattispecie e se ricorrano attenuanti o cause di non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, D.M. 28 agosto 2018, n. 129

    "consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore"

    La Corte d'appello aveva fatto riferimento a questa norma per attribuire alla DGSA il potere di liquidazione; la Cassazione ha rilevato che la norma è intervenuta dopo i fatti e dunque non poteva essere applicata, sottolineando l'erroneità del richiamo normativo ex post.

  • art. 17, D.M. 28 agosto 2018, n. 129

    "obbligo di firma congiunta del dirigente scolastico e del DGSA"

    La norma prevede la firma congiunta su mandati di pagamento; la Corte d'appello aveva minimizzato il rilievo di tale requisito. La Cassazione ha richiamato la necessità di verificare in concreto l'esistenza e l'efficacia di firme e controlli congiunti al momento dei fatti.

  • art. 12, decreto 1 febbraio 2001, n. 44

    "i mandati sono firmati dal dirigente e dal direttore"; "ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale"

    La Cassazione ha ritenuto che questa normativa antecedente ai fatti potrebbe disciplinare le procedure operative applicabili e che la Corte d'appello non ha chiarito perché non si fosse applicata; il rilievo è che la firma congiunta e i documenti giustificativi possono incidere sulla valutazione della disponibilità della somma e del dolo.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla ricorrente per censurare la ritenzione della continuazione dei reati; la Cassazione ha però chiarito che non esiste obbligo per il PM di contestare formalmente la continuazione, spettando al giudice valutare l'identità del disegno criminoso.

  • art. 81 cod. pen.

    Citato dalla difesa quale riferimento normativo relativo alla continuazione; la Corte di cassazione non ha ritenuto determinante l'assenza di espresso richiamo nell'imputazione, confermando la discrezionalità del giudice nell'accertare la continuazione.

  • art. 13, codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 62/2013)

    Fatto valere dalla difesa come norma di comportamento invocata per giustificare la condotta dell'imputata (richiamo a doveri di correttezza); la sentenza rammenta la rilevanza delle norme amministrative nella valutazione del dolo ma rinvia la verifica fattuale.

  • art. 47, comma 1, cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in ordine all'errore scusabile; la Cassazione ha ritenuto opportuno che la Corte d'appello verifichi in fatto se l'errore della ricorrente fosse effettivamente un errore di fatto idoneo ad escludere il dolo.

  • art. 323-bis cod. pen.

    Invocato dalla difesa come attenuante o circostanza mitigante; la Cassazione non ha deciso nel merito e ha rinviato la valutazione alla Corte d'appello, che dovrà esaminare l'eventuale presenza di attenuanti.

Massime di principio

  • Non è possibile applicare a fatti anteriori una normativa entrata in vigore successivamente: il giudice deve utilizzare le regole operative vigenti al tempo dell'azione.
  • Per configurare il delitto di peculato è essenziale accertare la reale disponibilità esclusiva della cosa da parte dell'agente e la sussistenza del dolo di appropriarsi; la mera emissione di mandati non prova automaticamente autonomia decisoria.
  • La presenza di firme congiunte, procedure di controllo e l'intervento di un dirigente o di un tutor possono incidere in modo decisivo sulla valutazione della disponibilità della somma e del dolo, pertanto devono essere accertate puntualmente in fatto.
  • La semplice restituzione delle somme non esclude automáticamente la responsabilità penale; tuttavia la tempestiva restituzione e l'assenza di danno patrimoniale sono elementi rilevanti ai fini della valutazione della colpevolezza e della pena (attenuanti, tenuità).
  • L'errore dell'agente circa la legittimità di una disposizione amministrativa può essere valutato come errore di fatto esimente solo se l'errore è ragionevole e fondato su elementi concreti: spetta al giudice del merito verificarlo.
  • Il pubblico ministero non è obbligato a contestare formalmente la continuazione tra reati; la valutazione dell'eventuale continuazione rimane di competenza del giudice, che deve motivarla.
  • In caso di motivazione sintetica o lacunosa su aspetti fattuali decisivi (ruoli, procedure, firme, controlli), la Corte di cassazione è incline ad annullare con rinvio perché il giudice di merito compia gli accertamenti mancanti e ricostruisca compiutamente i fatti.

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