Cassazione Civile, Ordinanza n. 32790/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure perché, nelle more, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente. Il Collegio ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia, senza provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso dal consorzio locatore per il pagamento di canoni di locazione relativi a un capannone industriale definito in contratto come parte di un "incubatore di impresa". La società conduttrice si è opposta al decreto ingiuntivo sostenendo che l'immobile non fosse idoneo all'uso pattuito perché privo di agibilità e di alcuni beni e attrezzature indispensabili all'attività produttiva, tra cui impianto elettrico a norma, carro ponte con certificato di origine e adempimenti ASL. In via principale chiedeva la revoca del decreto e la condanna del locatore alla restituzione di somme; in subordine domandava la rideterminazione del canone e il rimborso dei costi sostenuti per adeguare il bene. Il tribunale ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo; la corte d'appello ha rigettato il gravame, ritenendo che i servizi ulteriori indicati nel contratto fossero eventuali e separatamente remunerati, che il locatore non avesse assunto l'obbligo di ottenere titoli abilitativi, e che la pretesa inidoneità dell'immobile fosse smentita dal suo effettivo utilizzo da parte della conduttrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo, articolato in due censure: violazione degli artt. 1363 e 1367 c.c. per avere il giudice omesso di valorizzare la premessa contrattuale, ritenuta parte integrante del contratto e indicativa della comune finalità dell'accordo, e violazione dell'art. 1575 c.c. per avere escluso la responsabilità del locatore quanto alla mancanza di titoli amministrativi e di servizi/attrezzature necessari all'esercizio dell'attività.
Norme richiamate
"Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1363 cod.civ."
la ricorrente invocava il criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole, sostenendo che anche la premessa contrattuale dovesse essere letta come parte integrante del regolamento negoziale.
"Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1367 cod.civ."
la ricorrente richiamava il principio di conservazione del contratto per sostenere un'interpretazione idonea a dare efficacia alla premessa e alla funzione economico-pratica dell'accordo.
"Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1575 cod.civ."
la ricorrente sosteneva che il locatore fosse tenuto a garantire l'idoneità del bene e la disponibilità dei titoli amministrativi e delle dotazioni necessarie all'uso convenuto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
"in relazione all'articolo 360, comma I, n 3 cod.proc.civ."
la doglianza è stata incardinata come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
"ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ."
la causa è stata trattata con il procedimento camerale semplificato previsto per la proposta del relatore.
"ai sensi dell'art. 391, comma 4 0, cod.proc.civ."
in presenza di rinuncia accettata, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e non ha provveduto sulle spese.
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione, seguita da regolare accettazione della controparte, il giudizio si estingue senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali deve essere strettamente ancorata al testo negoziale e alla specifica regula interpretativa asseritamente disattesa, ma la Corte non decide sul merito se il giudizio si estingue per rinuncia.
- Nei rapporti di locazione, la pretesa del conduttore di addossare al locatore obblighi ulteriori rispetto a quelli espressamente assunti nel contratto richiede una puntuale base testuale; tuttavia tale profilo resta assorbito se il ricorso viene rinunciato.
- La rinuncia accettata determina l'estinzione del processo di cassazione e può escludere la liquidazione delle spese, secondo quanto disposto dalla norma processuale richiamata.
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