Cassazione Penale, Sentenza n. 31820/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 10/10/2024 che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado: contestazione di tre fatti di usura (art. 644 c.p.) relativi a più erogazioni di denaro tra febbraio e settembre 2014 e una contestazione di appropriazione indebita estinta per prescrizione. Il ricorso per Cassazione deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata acquisizione di una registrazione telefonica nuova sopravvenuta (colloquio tra l'imputato e Matteo Costa) ritenuta decisiva; 2) violazione di legge per interruzione illegittima delle dichiarazioni spontanee dell'imputato; 3) vizio di motivazione e valutazione errata dell'attendibilità dei testi Sani e Cerboni; 4) errata valutazione circa la natura delle fatture e l'IVA rilevata dall'accusa, deducendo che l'IVA versata avrebbe escluso l'usurarietà delle operazioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato solo nei limiti esposti, ma ha escluso che la mancata acquisizione della registrazione fosse decisiva per mutare il giudizio di merito, rilevando genericità della richiesta e contrasto con altri elementi probatori; il secondo motivo e' stato dichiarato inammissibile per genericità; il terzo motivo e' stato ritenuto infondato, con richiamo al divieto per la Cassazione di riesaminare il merito e alla congruità della valutazione dell'attendibilità dei testi operata dai giudici di merito; il quarto motivo e' stato dichiarato manifestamente infondato, dato che le fatture erano ritenute false e la veste formale dell'IVA non poteva far venire meno la natura usuraria dell'accordo. In definitiva il ricorso e' stato respinto e le condanne per usura confermate nei termini stabiliti dalla Corte d'Appello, mentre il capo relativo all'appropriazione indebita risultava estinto per prescrizione
Norme richiamate
comma 1, lett. c), d) ed e)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: controllo di legittimità sui vizi di motivazione, sugli errori di diritto e sugli errori di procedura; la Corte ricorda che l'error in procedendo e' rilevante solo se la prova richiesta e non ammessa fosse decisiva
Consente l'acquisizione di prove nuove sopravvenute al giudizio di primo grado; la Corte osserva che l'ammissione va valutata e, se ammessa, la rilevanza va verificata in sede di valutazione probatoria
Regime di acquisizione di documenti e atti: la registrazione invocata è stata acquisita ai sensi di questa norma ma la Corte ha valutato la sua attendibilità e rilevanza nel contesto probatorio
Attribuisce al presidente del collegio la facoltà di togliere la parola all'imputato che rende dichiarazioni spontanee se esce dall'oggetto dell'imputazione; la Corte ha ritenuto generica la censura sull'interruzione delle dichiarazioni
Disposizione penale che sanziona l'usura; la Corte ha confermato la responsabilità penale del ricorrente per i capi di usura ritenuti provati
Massime di principio
- La richiesta di acquisizione di prova nuova sopravvenuta (art. 603 c.p.p.) puo' essere ammessa, ma deve essere valutata in relazione alla sua 'decisività': se la prova, anche se ammessa, non può ragionevolmente mutare l'impianto probatorio consolidato, il suo mancato acquisto non integra, di per sé, un vizio idoneo a rovesciare la decisione
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione per errori di procedura o per mancata acquisizione di prove occorre dimostrare specificamente e in modo circostanziato come quella prova avrebbe potuto determinare una decisione diversa; censure generiche sono inammissibili
- Il presidente puo' sottrarre la parola all'imputato che non si attiene all'oggetto dell'imputazione (art. 494 c.p.p.); la sua decisione e' sindacabile solo se la parte indica concretamente l'irripetibile lesione del diritto di difesa
- La Corte di Cassazione non procede a un nuovo esame del merito o a una rivalutazione delle prove: e' precluso trasformare il giudice di legittimità in giudice dei fatti; il controllo si limita a verificare la congruità, la logica e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione di merito
- La formalità contabile (es. indicazione dell'IVA in fatture) non esclude automaticamente la configurazione del reato di usura se il giudice ritiene provato il patto usurario e la dazione del denaro; fatture false o formalmente corrette ma sostanzialmente ingannevoli possono essere disregarded ai fini di escludere l'usura
- Quando la difesa contesta l'attendibilità di testi di accusa occorre mostrare che la motivazione di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria; semplici contraddizioni marginali o inesattezze non sono necessariamente idonee a inficiare la credibilità complessiva del racconto accusatorio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31739/2025 del 23/09/2025
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31754/2025 del 23/09/2025
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31756/2025 del 23/09/2025
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31758/2025 del 23/09/2025
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31760/2025 del 23/09/2025
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31761/2025 del 23/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →