Cassazione Penale, Sentenza n. 11989/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6/10/2022 che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta il 9/09/2022 dal GIP per una tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis, comma 1 c.p. Il ricorrente censurava: (i) l'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" fondata su dichiarazioni ritenute laconiche e senza prova della sua appartenenza a contesti mafiosi; (ii) la valutazione del pericolo di recidiva ritenuta generica e non ancorata a elementi concreti, considerato che il ricorrente non risulterebbe mai indagato o condannato per reati contro la persona o associazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivatamente confermato la gravità indiziaria: l'indagato avrebbe richiesto denaro con minacce, accompagnate dall'incendio di un mezzo di lavoro e da ulteriori iniziative intimidatorie che richiamavano il "metodo mafioso", idonee a determinare assoggettamento e omertà nella vittima. Inoltre il Tribunale aveva correttamente applicato la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. e valutato il concreto pericolo di recidiva specifica sulla base delle modalità esecutive, della capienza delinquenziale e della contiguità con l'ambiente criminale. Per l'inammissibilità è stata altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; inoltre la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante del "metodo mafioso" anche se l'imputato non è provato come appartenente a un'associazione mafiosa: è sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino nella vittima la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo.
Riferita la doppia presunzione relativa concernente le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere per reati di particolare gravità; la Corte ha condiviso che elementi concreti per superare tale presunzione non erano stati prodotti dalla difesa.
Richiamata nella motivazione per estendere la logica della presunzione anche ai delitti tentati aggravati ex art. 416-bis, comma 1; quindi la custodia cautelare può ritenersi adeguata anche per i tentativi aggravati.
Norma applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso che comporta la condanna alle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti dalla norma in ordine agli effetti della sentenza e alla comunicazione agli organi competenti.
Massime di principio
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in assenza di prova di appartenenza a un'associazione mafiosa quando la condotta intimidatoria richiami nella vittima la tipica forza di intimidazione di un gruppo mafioso (minacce, incendi, modalità intimidatorie che generano assoggettamento/omertà).
- Nei ricorsi in Cassazione contro provvedimenti cautelari, la mancanza di specificità dei motivi comporta alta probabilità di inammissibilità: è necessario articolare criticamente le ragioni di fatto e di diritto e indicare puntuali elementi di prova contrari alla valutazione del giudice di merito.
- Per i reati tentati aggravati dall'art. 416-bis, comma 1, la giurisprudenza ammette l'estensione della presunzione (art. 275 c.p.p.) circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere; la difesa deve produrre elementi concreti per superare tale presunzione.
- La valutazione del pericolo di recidiva può fondarsi su elementi quali le modalità esecutive del reato, la notevole capacità delinquenziale dimostrata, l'intensità del dolo e la contiguità con ambienti criminali; se questi elementi sono ritenuti attuali e concreti, la custodia in carcere può essere ritenuta proporzionata.
- In sede cautelare, per contrastare efficacemente la misura, la difesa dovrebbe presentare elementi documentali o investigativi idonei a dimostrare l'assenza di collegamenti con contesti criminali, l'insussistenza delle modalità intimidatorie riferite o circostanze che escludano il pericolo di recidiva specifica.
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