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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11989/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 6/10/2022 che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta il 9/09/2022 dal GIP per una tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis, comma 1 c.p. Il ricorrente censurava: (i) l'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" fondata su dichiarazioni ritenute laconiche e senza prova della sua appartenenza a contesti mafiosi; (ii) la valutazione del pericolo di recidiva ritenuta generica e non ancorata a elementi concreti, considerato che il ricorrente non risulterebbe mai indagato o condannato per reati contro la persona o associazione mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivatamente confermato la gravità indiziaria: l'indagato avrebbe richiesto denaro con minacce, accompagnate dall'incendio di un mezzo di lavoro e da ulteriori iniziative intimidatorie che richiamavano il "metodo mafioso", idonee a determinare assoggettamento e omertà nella vittima. Inoltre il Tribunale aveva correttamente applicato la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. e valutato il concreto pericolo di recidiva specifica sulla base delle modalità esecutive, della capienza delinquenziale e della contiguità con l'ambiente criminale. Per l'inammissibilità è stata altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; inoltre la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante del "metodo mafioso" anche se l'imputato non è provato come appartenente a un'associazione mafiosa: è sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino nella vittima la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo.

  • art. 275 c.p.p.

    Riferita la doppia presunzione relativa concernente le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere per reati di particolare gravità; la Corte ha condiviso che elementi concreti per superare tale presunzione non erano stati prodotti dalla difesa.

  • art. 51, comma 3-bis c.p.p.

    Richiamata nella motivazione per estendere la logica della presunzione anche ai delitti tentati aggravati ex art. 416-bis, comma 1; quindi la custodia cautelare può ritenersi adeguata anche per i tentativi aggravati.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso che comporta la condanna alle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.

    Disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti dalla norma in ordine agli effetti della sentenza e alla comunicazione agli organi competenti.

Massime di principio

  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in assenza di prova di appartenenza a un'associazione mafiosa quando la condotta intimidatoria richiami nella vittima la tipica forza di intimidazione di un gruppo mafioso (minacce, incendi, modalità intimidatorie che generano assoggettamento/omertà).
  • Nei ricorsi in Cassazione contro provvedimenti cautelari, la mancanza di specificità dei motivi comporta alta probabilità di inammissibilità: è necessario articolare criticamente le ragioni di fatto e di diritto e indicare puntuali elementi di prova contrari alla valutazione del giudice di merito.
  • Per i reati tentati aggravati dall'art. 416-bis, comma 1, la giurisprudenza ammette l'estensione della presunzione (art. 275 c.p.p.) circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere; la difesa deve produrre elementi concreti per superare tale presunzione.
  • La valutazione del pericolo di recidiva può fondarsi su elementi quali le modalità esecutive del reato, la notevole capacità delinquenziale dimostrata, l'intensità del dolo e la contiguità con ambienti criminali; se questi elementi sono ritenuti attuali e concreti, la custodia in carcere può essere ritenuta proporzionata.
  • In sede cautelare, per contrastare efficacemente la misura, la difesa dovrebbe presentare elementi documentali o investigativi idonei a dimostrare l'assenza di collegamenti con contesti criminali, l'insussistenza delle modalità intimidatorie riferite o circostanze che escludano il pericolo di recidiva specifica.

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