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Sentenza

Sentenza del 04/01/2021 n. 4 - Comm. Trib. II grado di Trento

Accertamento - Verifiche sui conti correnti - Presunzione legale - Onere della prova a carico del contribuente - Verifica rigorosa delle giustificazioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di accertamento basato sulle movimentazioni bancarie: l'Amministrazione ha utilizzato la presunzione di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 per ritenere imponibili somme versate sui conti correnti; il contribuente ha tentato di dimostrare l'estraneità di tali movimentazioni ad operazioni imponibili mediante ricostruzioni e riconciliazioni tra prelevamenti e versamenti su più conti

La decisione

La sentenza afferma che la presunzione legale prevista dagli artt. 32 e 51 a favore dell'Erario non richiede i requisiti delle presunzioni semplici (gravità, precisione e concordanza) e può essere superata solo da una prova analitica fornita dal contribuente, con specifica indicazione della riferibilità di ogni singolo versamento. La ricostruzione a posteriori ottenuta incrociando molteplici prelevamenti e versamenti su diversi conti è ritenuta insufficiente perché si tratta di un riscontro contabile 'a tavolino' privo di incontrovertibilità. Di conseguenza il giudice deve verificare rigorsamente l'efficacia probatoria di ciascuna giustificazione e motivare le risultanze; nel caso esaminato la prova del contribuente è stata giudicata insufficiente e l'accertamento è stato confermato

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Introduce la presunzione legale a favore dell'Erario sulle movimentazioni bancarie ai fini dell'accertamento fiscale; tale presunzione non richiede i requisiti delle presunzioni semplici e può essere superata solo con prova analitica specifica per ogni operazione

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    Funzione analoga a quella dell'art. 32 del DPR 600/1973 in materia di IVA: presunzione legale sulle risultanze bancarie che comporta l'onere probatorio a carico del contribuente per dimostrare la non imponibilità degli importi

Massime di principio

  • La presunzione derivante dalle risultanze bancarie è legale e favorevole all'Erario; non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici
  • L'onere della prova spetta al contribuente: per superare la presunzione è richiesta una prova analitica che colleghi ciascun versamento alla sua concreta fonte (es. corrispettivi, finanziamenti documentati, rimborsi, ecc.)
  • Le ricostruzioni contabili a posteriori basate sull'incrocio di prelevamenti e versamenti fra più conti non costituiscono prova rigorosa perché rappresentano una riconciliazione aritmetica priva di incontrovertibilità
  • Il giudice di merito è obbligato a verificare con rigore l'efficacia dimostrativa di ogni giustificazione offerta e a motivare puntualmente le ragioni della valutazione
  • Prassi consigliata per il contribuente: conservare documentazione probante e collegabile a ogni singolo movimento (contratti, fatture, ricevute, dichiarazioni di terzi, movimenti contabili interni e corrispondenze), fornire indicazioni analitiche e contemporanee per rendere le riconciliazioni incontrovertibili

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