Sentenza del 04/01/2021 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
L'impugnazione del diniego di definizione D.L. 118/2018 proposta nel giudizio di rinvio è inammissibile Il giudizio di rinvio ha struttura chiusa - Sussiste - Sono inammissibili domande nuove non formulate nei precedenti gradi del giudizio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa CTR ha accolto l'eccezione di tardività della riassunzione, dichiarando l'estinzione del giudizio. Ha altresì ritenuto inammissibile, nel giudizio di rinvio, l'impugnazione del diniego di definizione ex art. 6 D.L. 118/2018, stabilendo che quell'istanza di annullamento deve essere proposta in un autonomo giudizio. Le spese di tutti i gradi sono compensate, essendo l'estinzione derivata da inerzia attribuibile ad entrambe le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P. aveva impugnato una cartella di pagamento notificata dalla S.; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva respinto l'appello della S. La Cassazione ha annullato con rinvio alla CTR. Il P. ha riassunto il giudizio con ricorso del 30/6/2020, ma l'Agenzia delle Entrate ha eccepito la tardività della riassunzione (il termine semestrale ex art. 63 L. 546/1992 decorrente dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione non è stato rispettato). Inoltre P. ha chiesto, nella riassunzione, l'annullamento del diniego di definizione ex art. 6 D.L. 118/2018; la CTR ha ritenuto tale domanda inammissibile in sede di rinvio perché il giudizio di rinvio ha struttura chiusa e non ammette domande nuove non formulate nei precedenti gradi.
Norme richiamate
art. 6 D.L. 118/2018
L'istanza di definizione ex art. 6, respinta dall'Ufficio, non può essere impugnata nel giudizio di rinvio se non era già stata proposta nei precedenti gradi; deve essere oggetto di autonomo giudizio.
art. 63 L. 546/1992
termine semestrale per la riassunzione del giudizio dopo la pubblicazione della sentenza della Cassazione
La riassunzione del giudizio davanti alla CTR deve essere proposta entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione; il mancato rispetto comporta l'estinzione del processo.
art. 27, comma 2, D.L. 137/2020
Consente che l'udienza si tenga in forma scritta (decisione sulla base degli atti) salvo richiesta di discussione da parte delle parti; ha consentito alla CTR di decidere senza udienza pubblica.
Massime di principio
- In un giudizio di rinvio dalla Cassazione la struttura è 'chiusa': non si possono introdurre nuove domande o eccezioni che non siano già state formulate nei precedenti gradi; tali nuove istanze devono essere proposte con giudizio autonomo.
- La riassunzione del giudizio dopo la cassazione è soggetta a termini perentori (art. 63 L. 546/1992). Il mancato deposito entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza comporta l'estinzione del processo.
- Se l'estinzione deriva da inerzia attribuibile ad entrambe le parti, il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali per tutti i gradi.
- Il diniego dell'istanza di definizione agevolata (es. art. 6 D.L. 118/2018) va impugnato con ricorso separato se non era già oggetto del rapporto processuale rinviato; non è ammissibile sollevare tale doglianza per la prima volta nel procedimento di rinvio.
- Le disposizioni emergenziali che consentono decisioni basate sugli atti (es. art. 27, comma 2 D.L. 137/2020) permettono alla commissione di decidere senza udienza orale salvo diversa istanza delle parti.
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