Sentenza del 04/01/2021 n. 1 - Comm. Trib. II grado di Trento
IRES - Liquidazione di società - Crediti tributari - Responsabilità del liquidatore - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero di crediti tributari (IRES) in sede di liquidazione societaria: l'Amministrazione contesta che i beni e il denaro assegnati ai soci in liquidazione abbiano ridotto la massa attiva disponibile per soddisfare il credito erariale e perciò ha chiamato in responsabilità il liquidatore/amministratori. La questione verte sull'onere della prova relativo alla proporzionalità delle assegnazioni rispetto alla quota di capitale detenuta dai soci.
La decisione
Il giudice ha ritenuto applicabile la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n.175/2014 (art.28, comma 5) a valere sull'art.36 del d.P.R. n.602/1973: grava sul liquidatore/amministratore l'onere di provare che le assegnazioni non hanno leso gli interessi fiscali. Poiché il resistente non ha fornito prove idonee a confutare la presunzione di proporzionalità, la pretesa dell'Agenzia è stata accolta e il liquidatore è stato riconosciuto responsabile per il credito tributario (con conseguente condanna al pagamento o accertamento della responsabilità).
Norme richiamate
d.lgs. n.175 del 2014, art.28 comma 5 (modifica art.36 d.P.R. n.602/1973)
presunzione - salva prova contraria - di proporzionalità del valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione alla quota di capitale detenuta dal socio o associato
La norma ha rafforzato la tutela del credito tributario invertendo/parificando l'onere della prova: si presume che le assegnazioni effettuate in fase di liquidazione siano proporzionali alla quota e, in mancanza di prova contraria, il liquidatore/amministratore è ritenuto responsabile per le imposte non soddisfatte.
art.36 d.P.R. n.602 del 1973
norma di riferimento per il recupero delle imposte nei confronti di chi abbia ricevuto denaro o beni in liquidazione
Disciplina la responsabilità per il recupero dei crediti tributari in relazione alle assegnazioni in fase di liquidazione; dopo la modifica normativa, la norma opera in combinato disposto con la presunzione introdotta dal d.lgs. 175/2014.
Massime di principio
- In caso di liquidazione societaria l'Amministrazione può agire direttamente contro il liquidatore e gli amministratori per recuperare crediti tributari; la norma presuntiva alleggerisce il compito probatorio dell'Erario.
- Spetta al liquidatore/amministratore fornire la prova contraria e dimostrare, con documentazione oggettiva, che le assegnazioni non hanno diminuito la massa patrimoniale destinata al soddisfacimento delle imposte.
- La prova contraria dovrebbe essere costruita su elementi solidi: perizie di valutazione indipendenti, bilanci, rendiconti bancari, verbali assembleari, piani di liquidazione e atti formali che attestino il valore e la legittimità delle assegnazioni.
- La presunzione è solo relativa (salva prova contraria): non comporta automatica colpevolezza ma richiede al liquidatore un onere probatorio stringente; mere dichiarazioni o documentazione incompleta spesso non sono sufficienti.
- La responsabilità può estendersi anche agli amministratori che abbiano concorso nelle operazioni di liquidazione; pertanto è opportuno che tutte le decisioni siano debitamente motivate e documentate.
- Per ridurre il rischio di responsabilità, il liquidatore dovrebbe: ottenere perizie indipendenti sul valore dei beni, redigere verbali dettagliati sulle assegnazioni, conservare evidenze bancarie e contabili, valutare la sospensione delle distribuzioni se esistono posizioni tributarie rilevanti e, se necessario, ricorrere a consulenze legali/tributarie preventivamente.
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