Sentenza del 04/01/2021 n. 3 - Comm. Trib. II grado di Trento
IRES - Liquidazione di società - Crediti tributari - Responsabilità del liquidatore - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Addebito a carico del liquidatore (o degli amministratori) della responsabilità per crediti tributari (IRES) della società in liquidazione. Con la modifica normativa (art. 28, comma 5, d.lgs. n. 175/2014 all'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973) è stata introdotta una presunzione - salva prova contraria - di proporzionalità del valore del denaro e dei beni sociali assegnati rispetto alla quota di capitale del socio, trasferendo l'onere della prova sui liquidatori e sugli amministratori per dimostrare di non aver leso gli interessi del Fisco durante la procedura di liquidazione.
La decisione
La sentenza accoglie l'interpretazione che, alla luce dell'art. 28 comma 5 d.lgs. n. 175/2014, spetta al liquidatore/amministratore fornire la prova contraria alla presunzione di proporzionalità; in assenza di prove idonee e documentate che dimostrino che le assegnazioni non hanno pregiudicato i crediti tributari, la pretesa dell'Erario è ritenuta fondata e la responsabilità viene addebitata al liquidatore. Riconosciuta dunque la presunzione e il conseguente onere probatorio a carico del privato; la possibilità di scagionarsi permane ma richiede documentazione probatoria adeguata (valutazioni, rendiconti, modalità e motivazioni delle assegnazioni, delibere assembleari, perizie indipendenti, ecc.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 5
Modifica l'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 introducendo la presunzione, salva prova contraria, che il valore di denaro e beni sociali assegnati nella liquidazione sia proporzionale alla quota di capitale del socio; rafforza la tutela del credito tributario nei confronti di liquidatori e amministratori trasferendo su di essi l'onere della prova.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 36
Prevede la responsabilità dei liquidatori per i debiti tributari della società; dopo la modifica normativa è interpretato nel senso che sussiste una presunzione di proporzionalità delle assegnazioni, che il liquidatore deve poter confutare con prove contrarie.
Massime di principio
- In procedura di liquidazione l'Erario può far valere una presunzione di proporzionalità del valore delle assegnazioni rispetto alla quota di capitale del socio per attribuire responsabilità fiscale ai liquidatori.
- L'onere della prova è gravato sul liquidatore/amministratore: spetta a lui dimostrare, con documentazione precisa e preventiva, che le assegnazioni non hanno leso i crediti tributari della società.
- La presunzione è 'salva prova contraria' quindi è superabile, ma la prova richiesta è di carattere oggettivo (perizie, bilanci, delibere, rendiconti, valutazioni indipendenti); mere dichiarazioni non sono sufficienti.
- Le assegnazioni in denaro o in natura effettuate in prossimità di accertamenti fiscali o senza adeguata motivazione economica sono maggiormente esposte al rischio di addebito al liquidatore.
- Per difendersi efficacemente è consigliabile conservare documentazione completa, eseguire valutazioni indipendenti dei beni, ottenere delibere formali e, se possibile, consulenze legali e fiscali preventive.
- Il regime vale per i crediti tributari della società (es. IRES) e si applica nella determinazione della responsabilità dei soggetti coinvolti nella liquidazione; in assenza di prova contraria il vantaggio probatorio resta a favore dell'Erario.
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