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Sentenza

Sentenza del 04/01/2021 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro - Scrittura privata di ricognizione di debito enunciata in un decreto ingiuntivo - Natura dichiarativa - Tassazione - Aliquota dell'1%.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro (con relative sanzioni) relativo a una scrittura privata di ricognizione di debito enunciata in un decreto ingiuntivo. L'Agenzia chiedeva l'applicazione dell'aliquota del 3% ritenendo l'atto di natura patrimoniale; la contribuente sosteneva che la scrittura fosse di natura dichiarativa (conferma di debito derivante da assegni impagati) e quindi soggetta all'aliquota dell'1% o, alternativamente, all'imposta fissa in caso d'uso. È stata anche sollevata la questione del presunto giudicato favorevole richiamato dalla contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto l'appello nei termini motivati: ha escluso l'esistenza del giudicato invocato dalla contribuente (la precedente sentenza era stata impugnata davanti alla Cassazione) e, nel merito, ha qualificato la scrittura privata come atto avente natura dichiarativa in quanto limitato a confermare un debito già esistente derivante da assegni. Ne consegue la tassazione secondo l'art. 3 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, applicando l'aliquota dell'1% e non del 3% richiesta dall'Agenzia. Spese compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 3 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    La ricognizione di debito, se qualificata atto dichiarativo, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 3 della Tariffa e va tassata con l'aliquota dell'1%.

  • art. 37 del DPR n. 131/86

    Richiamato nell'avviso di liquidazione come base normativa per la determinazione dell'imposta di registro; utilizzato per inquadrare l'atto ai fini della registrazione e liquidazione.

  • art. 22 del DPR n. 131/86

    Norma richiamata per la regolazione degli effetti della registrazione e della relativa imposizione; citata nell'avviso impugnato.

  • art. 9 della Tariffa (parte I)

    Norma contestata in relazione alla qualificazione dell'atto e alla tariffazione; nel caso in esame è stata discussa la corretta applicazione della tariffa ai vari profili degli atti enunciati.

  • art. 8 della Tariffa

    Richiamato riguardo alla tassazione del decreto ingiuntivo enunciato; distinto dalla tassazione della scrittura privata di ricognizione che va qualificata separatamente.

  • art. 1306 c.c.

    Norma sul possibile effetto del giudicato tra più coobbligati: la parte aveva invocato un giudicato favorevole per ottenere diversa qualificazione fiscale, ma la Corte ha ritenuto che il presunto giudicato non sussistesse perché la sentenza richiamata era stata impugnata.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla nozione di giudicato: la Corte ha verificato che la sentenza richiamata non fosse coperta da giudicato ai sensi di tale norma, essendo stata impugnata.

Massime di principio

  • Una scrittura privata di ricognizione di debito enunciata in un decreto ingiuntivo può avere natura dichiarativa quando si limita a confermare un debito già esistente (es. derivante da assegni impagati) e non crea nuova capacità contributiva.
  • Gli atti qualificati come dichiarativi rientrano nell'art. 3 della Tariffa del DPR 131/86 e sono soggetti all'aliquota proporzionale dell'1%, non all'aliquota del 3% riservata ad altre fattispecie patrimoniali.
  • Non sempre la ricognizione di debito rimanda individuabilmente a un atto costitutivo sottostante; la verifica della tassazione deve basarsi sul contenuto effettivo della ricognizione stessa.
  • La presenza di un precedente giudicato favorevole invocato per cambiare la qualificazione fiscale va sempre verificata (es. se la sentenza è divenuta definitiva o è stata impugnata); in assenza di giudicato, la motivazione della precedente decisione non vincola.
  • Se le parti soccombono reciprocamente su profili diversi della controversia, è possibile la compensazione delle spese processuali; in casi simili, valutare anche l'incidenza di sanzioni e l'eventuale annullamento o riduzione in sede di accertamento.

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