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Sentenza

Sentenza del 04/01/2021 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca ha richiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva pari a €125.000 (0,25% su finanziamento di €50.000.000) sostenendo che il contratto di finanziamento era stato concluso in Svizzera (Lugano) e quindi non soggetto all'imposta; in subordine ha dedotto l'inesistenza del contratto per mancanza della forma pubblica prevista da art.117 T.U.B. L'Ufficio finanziario ha sostenuto che la sottoscrizione in Svizzera aveva valore solo di autenticazione delle firme e che il contribuente non ha fornito la prova che il contratto si fosse formato all'estero.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto che il contratto fosse a formazione progressiva e si fosse perfezionato in Italia in ragione dell'accordo preliminare/term sheet negoziato e concordato sul territorio italiano; la successiva sottoscrizione con firme autenticate a Lugano del 30.12.2008 è stata qualificata come mera riproduzione formale dell'accordo già raggiunto in Italia, finalizzata a ottenere un risparmio fiscale. Inoltre è stato chiarito che i contratti di finanziamento possono essere formati in forma di scrittura privata ai sensi dell'art.117 T.U.B. Di conseguenza l'appello della banca è stato rigettato e confermata la decisione di primo grado; la banca è stata condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    Il contratto si considera concluso con la sottoscrizione congiunta delle parti o quando il proponente viene a conoscenza dell'accettazione; il Collegio ha interpretato questa norma considerando rilevante anche la formazione progressiva tramite negoziazioni e term sheet.

  • art. 2699 c.c.

    Riferita alla pubblica fede degli atti pubblici; il Collegio ha rilevato che l'autenticazione delle firme in Svizzera non muta la sostanza dell'accordo già formatosi in Italia e non è inviolabile se la sostanza dimostra formazione precedente.

  • art. 117 d.lgs. n.385/1993 (T.U.B.)

    Stabilisce che i contratti bancari possono essere conclusi anche in forma di scrittura privata semplice; il Collegio ha escluso l'eccezione di inesistenza del contratto per mancata forma pubblica.

  • art. 15 d.p.r. n.601/1973

    Norma sull'imposta sostitutiva applicabile ai finanziamenti; il Collegio ha ritenuto il contratto tassabile ratione loci in Italia e quindi soggetto all'imposta sostitutiva.

  • art. 2 TUR n.131/1986

    Norme sul requisito della territorialità: il Collegio ha considerato elementi quali nazionalità delle parti, lingua del contratto, applicazione di norme italiane e foro competente indicate nel contratto come indizi della formazione in Italia.

  • D.M. Giustizia n.55/2014

    Citato solo in relazione alla liquidazione delle spese forfetarie di giudizio.

Massime di principio

  • La formazione di un contratto a contenuto complesso può avvenire per fasi: il momento genetico è l'accordo sostanziale tra le parti (es. term sheet, accordi negoziali) e non necessariamente la firma formale successiva; pertanto il luogo delle negoziazioni e della conclusione sostanziale è determinante per la territorialità fiscale.
  • La mera scelta di sottoscrivere materialmente un atto all'estero (es. con autenticazione notarile) non è sufficiente a spostare la tassazione se l'accordo sostanziale è stato raggiunto in Italia; i tribunali privilegiano la sostanza economica rispetto alla forma esterna quando sia evidente la finalità elusiva o l'assenza di valide ragioni economiche per la scelta del luogo di firma.
  • In controversie di rimborso d'imposte grava sul contribuente l'onere della prova circa il luogo e il momento di perfezionamento del contratto: è necessario produrre elementi documentali chiari (term sheet, scambi di corrispondenza, date e luoghi delle trattative, comportamenti esecutivi).
  • La forma richiesta dalle norme bancarie (art.117 T.U.B.) ammette la scrittura privata; dunque l'assenza di forma pubblica non determina automaticamente l'inesistenza del contratto bancario.
  • Per valutare la territorialità contrattuale e fiscale si considerano fattori indicativi quali: nazionalità delle parti, lingua del contratto, legge applicabile, foro convenuto, luogo delle prestazioni e il concreto svolgimento delle trattative; questi elementi, presi nel loro complesso, determinano l'individuazione del luogo di formazione.

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