Sentenza del 04/01/2021 n. 4 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sanzione tributaria - assoggettamento - condotta cosciente o volontaria - sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della sanzione tributaria sostenendo l'assenza del necessario elemento soggettivo (dolo o colpa) e chiedendo l'annullamento della sanzione per mancata prova dell'elemento psicologico da parte dell'Amministrazione
La decisione
la sentenza ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'assoggettamento a sanzione tributaria, la prova di una condotta cosciente e volontaria e non ha richiesto la concreta dimostrazione del dolo o della colpa da parte dell'Amministrazione. Inoltre è stato richiamato che, una volta provata la fattispecie oggettiva dell'illecito dall'autorità amministrativa, grava sul trasgressore l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza in virtù della presunzione di colpa di cui all'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689
professa la presunzione di colpa del trasgressore: una volta provata la fattispecie tipica da parte dell'autorità, grava sul trasgressore l'onere di provare l'assenza di colpevolezza
Cass. Sezioni Unite n. 20930
giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui per le sanzioni amministrative (anche tributarie) è sufficiente la condotta cosciente e volontaria e opera la ripartizione dell'onere probatorio come previsto dall'art. 3 L. 689/1981
Massime di principio
- Per l'assoggettamento a sanzione tributaria è spesso sufficiente dimostrare che la condotta del contribuente sia stata cosciente e volontaria; non è sempre necessario provare il dolo qualificato o una colpa grave.
- L'Amministrazione deve provare la fattispecie oggettiva dell'illecito (es. omissione, dichiarazione inesatta, ecc.); una volta fatto ciò, opera la presunzione di colpa prevista dall'art. 3 L. 689/1981 e grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza di colpevolezza.
- La prova liberatoria a carico del contribuente richiede un livello probatorio adeguato: occorre dimostrare elementi concreti che escludano la volontarietà o la coscienza della condotta (es. errore scusabile, azione dovuta a forza maggiore, comportamenti diligenti e verifiche documentabili).
- In fase cautelativa o amministrativa il giudice valuta la sussistenza dell'elemento soggettivo anche attraverso presunzioni e non sempre richiede la prova del dolo diretto; tuttavia il contribuente ha possibilità di difesa mostrando la diligente osservanza degli obblighi tributari.
- Linea pratica: conservare documentazione, note e comunicazioni intercorse con l'Amministrazione, dimostrare l'adozione di comportamenti diligenti e, se possibile, evidenziare errori oggettivi o motivi giustificativi che rendano la condotta non colpevole.
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