Cassazione Penale, Ordinanza n. 01808/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile del reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Dalla motivazione dell'ordinanza risulta che il primo motivo censurava il giudizio di responsabilità, contestando la configurabilità del reato di cui all'art. 341-bis c.p. e l'elemento soggettivo; il secondo motivo contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e il secondo generico e meramente riproduttivo di doglianze già disattese dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva già motivato in modo adeguato sia sulla responsabilità e sulla configurabilità del reato di cui all'art. 341-bis c.p., anche quanto al dolo, sia sul diniego delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena, che era stata determinata nel minimo edittale, valorizzando quale elemento ostativo il precedente stile di vita dell'imputato e i numerosi precedenti penali, uno dei quali specifico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della contestazione di oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte ritiene che la sentenza di merito ne abbia correttamente affermato la configurabilità e valutato l'elemento soggettivo.
richiamato implicitamente in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto correttamente motivato dalla Corte territoriale.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il primo motivo si limita a riproporre censure già valutate dalla sentenza impugnata senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
- In materia di oltraggio a pubblico ufficiale, la configurabilità del reato e la verifica dell'elemento soggettivo possono essere ritenute correttamente motivate dal giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logica e coerente.
- La censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile se formulata in modo generico o meramente reiterativo rispetto a doglianze già disattese, specie quando il giudice abbia valorizzato elementi ostativi quali i precedenti penali e la personalità del reo.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito la abbia commisurata entro il minimo edittale e abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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