Cassazione Penale, Ordinanza n. 01807/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Trento che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente lamentava, da un lato, l'applicazione di una pena inferiore a quella concordata, ma tale doglianza è stata ritenuta priva di un concreto interesse; dall'altro, deduceva la violazione dell'art. 129 c.p.p., motivo che la Corte ha ritenuto non proponibile nel giudizio di legittimità contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Delimita tassativamente i motivi per cui è proponibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la doglianza relativa alla violazione dell'art. 129 c.p.p. è stata ritenuta estranea a tali motivi.
art. 129 c.p.p.
La censura fondata su tale norma non è stata ritenuta deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità quando il ricorso sia proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono proponibili soltanto i motivi espressamente consentiti dalla legge; censure diverse, anche se formulate come violazione dell'art. 129 c.p.p., sono inammissibili.
- Manca l'interesse a censurare in cassazione una pena che risulti inferiore a quella oggetto dell'accordo di patteggiamento, poiché la doglianza non arreca un concreto vantaggio processuale al ricorrente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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