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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01811/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'11 febbraio 2025 nell'interesse dell'imputato. Dall'ordinanza emerge che le censure riguardavano: il giudizio di responsabilità, il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e la ritenuta eccessività della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che tali motivi erano generici e meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con argomentazioni giuridiche corrette. In particolare, quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte d'appello aveva osservato che, secondo la disciplina vigente all'epoca dei fatti e modificata dal d.l. n. 53 del 2019, il titolo del reato contestato era ostativo all'applicazione della particolare tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non era applicabile perché, secondo la disciplina vigente all'epoca dei fatti come modificata dal d.l. n. 53 del 2019, il titolo del reato era ostativo all'applicazione della causa di non punibilità.

  • d.l. n. 53 del 2019

    È richiamato come fonte che ha modificato la formulazione vigente dell'art. 131-bis c.p. rilevante per i fatti di causa.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non determinata senza colpa, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già dedotte e già specificamente disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando, alla luce della disciplina applicabile ratione temporis, il titolo del reato contestato rientra tra quelli ostativi previsti dalla norma.
  • La doglianza sulla pena, sulle attenuanti generiche e sulla recidiva non può essere accolta in cassazione se si traduce in una critica non specifica alla motivazione di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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