Cassazione Penale, Ordinanza n. 01809/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, per effetto dell'inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva escludersi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva valorizzato, ai fini della conferma del giudizio di colpevolezza, la destinazione non esclusivamente personale della sostanza stupefacente, desunta anche dalle dichiarazioni di un teste. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo generico, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e senza evidenziare vizi logici o giuridici della stessa.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la norma presupposta dal giudizio di responsabilità per detenzione/condotta in materia di stupefacenti; il testo evidenzia che la valutazione decisiva è stata la destinazione della sostanza a uso non esclusivamente personale.
Corte cost. n. 186 del 2000
Viene richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità non sia senza colpa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche e non si confronti in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta, specie se la censura non indica specifici vizi della motivazione stessa.
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza a un uso non esclusivamente personale può essere desunta da elementi probatori specifici, quali le dichiarazioni testimoniali valorizzate dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01779/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01781/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01807/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01808/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01810/2026 del 16/01/2026
- ordinanza_penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01811/2026 del 16/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →