Cassazione Penale, Ordinanza n. 01810/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità penale e aveva negato la causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente ha articolato quattro motivi, descritti nell'ordinanza come meramente riproduttivi di censure già dedotte e già esaminate dalla sentenza impugnata. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze investivano il giudizio di responsabilità e il diniego dell'art. 131-bis c.p., ma senza introdurre argomenti nuovi o specifiche ragioni di illegittimità rispetto alla motivazione di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i quattro motivi erano meramente ripetitivi di censure già vagliate e disattese con argomenti giuridici corretti dalla sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata nel ricorso, ma la Corte rileva che il suo diniego era già stato adeguatamente motivato e non poteva essere efficacemente censurato con motivi meramente ripetitivi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende consegue salvo che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, evenienza qui esclusa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate e già puntualmente confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La deduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è sufficiente, di per sé, a superare il vaglio di ammissibilità se la censura non individua un reale vizio logico o giuridico della motivazione che l'ha esclusa.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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