Cassazione Penale, Sentenza n. 8879/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale denunciava l'omessa applicazione, nella sentenza del Tribunale di Mantova che ha condannato l'imputato per reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n.309/1990, della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato prevista dall'art. 86 d.P.R. n.309/1990, ritenendo ricorrente la pericolosità sociale dell'imputato e la sussistenza della condanna a pena superiore ai due anni di reclusione che renderebbe applicabile la misura.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso sollevi una valutazione di merito relativa all'applicazione della misura di sicurezza (espulsione) e lo ha qualificato, ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen., come impugnazione funzionalmente configurabile quale appello al Tribunale di Sorveglianza. Di conseguenza non si è pronunciata sul merito dell'applicabilità dell'espulsione, ma ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per la valutazione competente.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86
Norma che disciplina la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero; la parte ricorrente invoca l'applicazione della misura per pericolosità sociale e condanna superiore a due anni. La Corte non ha deciso sulla sua applicabilità ma ha ritenuto che la questione rientri nella competenza del Tribunale di Sorveglianza.
Codice di procedura penale, art. 680, comma 2
Disposizione che consente la qualificazione del ricorso come impugnazione relativa alle misure di sicurezza e la devoluzione della decisione al Tribunale di Sorveglianza; la Corte ha applicato questa norma per trasmettere gli atti al competente Tribunale.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 5
Norme relative ai reati riferibili al traffico di stupefacenti per i quali l'imputato è stato condannato; tali condanne costituiscono il presupposto fattuale della richiesta di applicazione della misura di espulsione.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, commi 8 e 9
Richiamato come riferimento procedurale per lo svolgimento del procedimento secondo le disposizioni normative introdotte in quel periodo (quali misure di carattere processuale); non incide sulla valutazione del merito della misura di sicurezza, ma sul profilo procedurale.
Articoli penali citati nella sentenza
Riferimenti agli articoli in relazione ai reati addebitati all'imputato (tra cui l'art. 73 DPR 309/90): indicano la base della condanna che ha dato origine alla questione sulla misura di sicurezza, senza che la Corte abbia risolto la questione sostanziale.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione riguarda l'applicazione di una misura di sicurezza personale (es. espulsione dello straniero), la Corte può qualificare il ricorso, ai sensi dell'art. 680, comma 2 c.p.p., come impugnazione devoluta al Tribunale di Sorveglianza; in tal caso la decisione sul merito è rimessa a quel giudice.
- L'omessa applicazione di una misura di sicurezza in sentenza non sempre determina una statuizione immediata da parte della Corte; può essere disposta la trasmissione degli atti al giudice competente per le misure di sicurezza per una valutazione specifica e di merito.
- La misura di espulsione di cui all'art. 86 d.P.R. 309/1990 è connessa alla valutazione della pericolosità sociale e delle condizioni previste dalla norma (anche in relazione alla gravità della pena): se tale valutazione è controversa, il Tribunale di Sorveglianza è il competente a decidere.
- Dal punto di vista processuale, il ricorrente che intende contestare l'omessa applicazione di una misura di sicurezza deve considerare la speciale procedura di impugnazione (art. 680 c.p.p.) e la possibilità che la causa venga trasmessa al Tribunale di Sorveglianza piuttosto che decisa nel merito dalla Corte che riceve il ricorso.
- In casi analoghi è consigliabile specificare chiaramente le ragioni di diritto e di fatto che giustificano l'applicazione della misura al fine di orientare la successiva valutazione del Tribunale di Sorveglianza.
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