Sentenza n. 7400/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno, Sez. II, n. 1610/2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio serbato sull’istanza di accertamento di conformità edilizia e, in subordine, contro l’omessa trasmissione dell’istanza alla Soprintendenza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie)
Prevale il privato
La controversia
Le proprietarie dell’opificio industriale, acquistato nel 2006 e interessato da titoli edilizi del 1974 e del 1996, avevano presentato il 28 febbraio 2024 un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 per alcune difformità edilizie e per l’installazione di un impianto fotovoltaico. Decorso il termine di 60 giorni senza risposta, avevano impugnato il silenzio-diniego e chiesto la condanna del Comune al rilascio del provvedimento; in subordine, avevano contestato l’omessa trasmissione dell’istanza alla Soprintendenza ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che, in presenza della necessità di una sanatoria paesaggistica, non si formasse il silenzio-diniego edilizio. In appello le interessate hanno dedotto anzitutto la nullità della sentenza per avere deciso su una questione non sottoposta al contraddittorio, in violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., chiedendo la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. Hanno inoltre censurato nel merito la decisione, sostenendo che le difformità rientrassero nelle tolleranze del 2%, senza incremento di volume o superficie né alterazione dei luoghi, e che l’installazione dei pannelli non producesse ricadute paesaggistiche rilevanti ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 42/2004 e dell’allegato A al d.P.R. 31/2017.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo d’appello, ritenendolo assorbente. La questione della mancata formazione del silenzio-diniego quando alla sanatoria edilizia si accompagni la necessità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica non era stata dedotta dal Comune, rimasto non costituito, né era stata sottoposta d’ufficio dal TAR alle parti per consentire loro di controdedurre. La decisione ha così leso il diritto di difesa e ha costituito una pronuncia a sorpresa, in violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; ricorrendo la lesione del diritto di difesa prevista dall’art. 105, comma 1, c.p.a., la sentenza del TAR è stata annullata e la causa rimessa al giudice di primo grado. Gli ulteriori motivi relativi alle tolleranze edilizie e agli effetti paesaggistici dei pannelli fotovoltaici non sono stati esaminati. Spese di entrambi i gradi compensate per la natura processuale della pronuncia.
Norme richiamate
La disposizione da ultimo richiamata ha lo scopo di porre la parte in grado di controdedurre sulla questione ed evitare quindi una decisione “a sorpresa”, rispetto alla quale l’interessato non ha avuto modo di esporre le proprie difese.
Quando il giudice intende decidere sulla base di una questione rilevata d’ufficio, deve sottoporla alle parti affinché possano controdedurre; omettere tale passaggio determina una decisione a sorpresa lesiva del diritto di difesa.
Ricorre dunque un’ipotesi di lesione del diritto di difesa, testualmente previsto dall’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., per cui la sentenza appellata va annullata, con rimessione al giudice di primo grado.
La lesione del diritto di difesa derivante dalla decisione su una questione non previamente sottoposta al contraddittorio integra il presupposto per annullare la sentenza e rimettere la causa al giudice di primo grado.
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il ricorso contro il silenzio-rigetto ex art. 36, comma 3, del testo unico dell’edilizia è stato dichiarato inammissibile sul rilievo che l’ipotesi di silenzio significativo prevista dalla disposizione ora menzionata, posta a base dell’impugnazione, non si forma laddove per la sanatoria dal punto di vista edilizio dell’abuso sia richiesta anche quella paesaggistica, attraverso l’accertamento di compatibilità ai sensi dell’art. 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La sentenza riferisce che la pronuncia di primo grado aveva escluso la formazione del silenzio-diniego edilizio quando per la sanatoria fosse necessaria anche la compatibilità paesaggistica; il Consiglio di Stato non decide nel merito tale questione, ma annulla la sentenza per violazione del contraddittorio.
Massime di principio
- La questione rilevata d’ufficio che possa costituire la base della decisione deve essere sottoposta alle parti, così da consentire loro di controdedurre; decidere senza tale interlocuzione integra una pronuncia a sorpresa e viola il diritto di difesa.
- La decisione su una questione rilevata d’ufficio senza previa instaurazione del contraddittorio, quando comporti lesione del diritto di difesa, giustifica l’annullamento della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
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