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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34846/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L’indagato, gravemente indiziato della partecipazione a un’associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), avrebbe collaborato con un esponente apicale del sodalizio, recandosi agli incontri con fornitori e referenti a bordo di un’autovettura dotata di doppio fondo e accompagnando il referente agli incontri per la raccolta del denaro destinato all’importazione della droga. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 25 maggio 2026, aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno, sostenendo che il centro operativo dell’associazione fosse nei comuni di Serino, San Michele di Serino e Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino, e che fosse competente il Tribunale distrettuale di Napoli. Ha contestato anche il ricorso al reato-fine del capo 10 come criterio residuale, osservando che la prima condotta relativa a tali episodi sarebbe iniziata a Santa Lucia di Serino, dove la droga era detenuta prima del trasporto verso Nocera Inferiore. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla gravità indiziaria; con il terzo, vizio di motivazione sul pericolo di recidiva e sulla ritenuta disarticolazione del sodalizio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e annullato con rinvio l’ordinanza impugnata. Ha rilevato che, anche assumendo come criterio il reato-fine del capo 10, la prima condotta descritta era la detenzione della sostanza presso l’abitazione di un coindagato a Santa Lucia di Serino, precedente al trasporto e alla cessione a Nocera Inferiore. Il Tribunale non aveva chiarito perché tale detenzione dovesse essere assorbita nelle condotte successive, se fosse imputabile agli stessi soggetti e se vi fosse contiguità temporale tra detenzione, trasporto e cessione. In sede di rinvio il Tribunale dovrà applicare i principi indicati e verificare la propria competenza e quella del GIP che ha emesso l’ordinanza cautelare genetica. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. La decisione non definisce la responsabilità penale né revoca direttamente la misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 16 c.p.p.

    Pur volendo ragionare con il Tribunale e fare riferimento al reato di cui al capo 10) in quanto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., reato, tra i più gravi, commesso per primo, dalla ordinanza genetica emerge chiaramente come con il capo 10 si contestino, in continuazione tra loro, ad alcuni soggetti facenti parte dell'associazione criminale (D'Angelo Mario, Alfieri Gianluca, Taddio Raffaele, D'Agostino Silvestro, De Feo Giulio e Irace Alfonso) di avere, in concorso e in tempi diversi, detenuto "sostanza stupefacente di tipo cocaina e hashish presso l'abitazione di D'Agostino Silvestro il quale la trasportava presso l'abitazione di Alfieri Gianluca che provvedeva a sua volta a condurla fino all'uscita A/30 di Nocera/Pagani nei pressi del bar "Isolotto" dove incontrava l'acquirente Irace Alfonso che lo scortava fino alla propria abitazione in via Fiano n. 74 nel comune di Nocera Inferiore dove avveniva la cessione".

    Ai fini della competenza territoriale, il criterio del reato più grave commesso per primo richiede di individuare correttamente la prima condotta rilevante. Se le condotte contestate sono plurime e distribuite nel tempo, non è sufficiente assumere come primo luogo quello della successiva cessione: occorre valutare anche la precedente detenzione e il suo rapporto giuridico con le condotte successive.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Le diverse condotte previste dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell'assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine.

    Le diverse condotte tipiche relative alla stessa sostanza possono essere assorbite in un unico fatto soltanto quando siano espressione della disposizione della medesima sostanza, realizzate contestualmente o senza apprezzabile soluzione di continuità e dirette a un unico fine. Se le azioni sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, possono invece integrare reati concorrenti materialmente.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    Di qui la competenza, ex artt. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. ed ex art. 16 cod. proc. pen. del GIP del Tribunale di Salerno.

    La disposizione è richiamata nel quadro della determinazione della competenza del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti indicati dalla norma; nel caso concreto la Corte ha rimesso al giudice di rinvio la verifica della competenza, insieme a quella del Tribunale.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il Tribunale di Salerno ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei riguardi di El Naggar Omar, ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1).

    La norma individua il reato associativo per il quale l’indagato era sottoposto a misura cautelare; la Corte non decide nel merito sulla sussistenza dell’associazione o sulla responsabilità dell’indagato.

Massime di principio

  • Nel determinare la competenza territoriale sulla base del reato più grave commesso per primo, quando il reato-fine comprende più condotte relative alla stessa sostanza stupefacente occorre individuare la prima condotta rilevante e il luogo in cui essa è stata realizzata; non è sufficiente fare riferimento al luogo della successiva cessione senza esaminare la precedente detenzione.
  • La detenzione, il trasporto e la cessione della medesima sostanza stupefacente sono assorbiti in un unico fatto solo se rappresentano manifestazioni della disposizione della stessa sostanza, sono realizzati contestualmente o senza apprezzabile soluzione di continuità e perseguono un unico fine. La diversità delle condotte, da sola, non risolve la questione: vanno accertati anche identità dei soggetti responsabili e continuità temporale.
  • Quando la decisione sulla competenza dipende dall’assorbimento della detenzione nelle successive condotte di trasporto e cessione, il giudice deve motivare sull’imputabilità delle condotte ai medesimi soggetti e sulla loro contiguità temporale, non potendo presumere che la detenzione sia iniziata in prossimità del successivo trasporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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