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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34812/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Due magistrati della Procura di Milano erano stati condannati per il reato di cui all’art. 328, primo comma, c.p. in relazione alla mancata acquisizione e messa a disposizione delle parti del processo Eni-Nigeria di documenti e messaggi relativi a un procedimento collegato, che avrebbero potuto incidere sulla valutazione dell’attendibilità di un dichiarante dell’accusa. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 16 ottobre 2025, aveva sostanzialmente confermato la condanna e limitato il risarcimento alla parte civile al danno morale da perdita di chance difensive. Gli imputati hanno articolato diciannove motivi, contestando, in sintesi, l’esistenza di un atto doveroso e indifferibile e di un rifiuto penalmente rilevante; la disponibilità e la legittima acquisibilità dei documenti e delle chat; l’interpretazione degli artt. 358 e 430 c.p.p. come fonte di un obbligo di indagine integrativa e deposito anche nella fase dibattimentale; la mancanza di uno specifico provvedimento che consentisse l’accesso alle ulteriori chat estratte dal telefono; la valutazione della prova, del dolo e del carattere indebito della condotta; la rilevanza del video Bigotti, depositato nel luglio 2019; e la nullità per difformità tra il fatto contestato e quello posto a fondamento della decisione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricorrendo quale responsabile civile, ha contestato la configurabilità del reato e, sul versante civile, la propria legittimazione passiva, la liquidazione del danno da perdita di chance, la prova del danno e del nesso causale e la statuizione sulle spese.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi degli imputati e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili. Ha escluso che gli artt. 358 e 430 c.p.p. imponessero ai magistrati, nella fase dibattimentale, di svolgere l’attività integrativa d’indagine sollecitata o di acquisire automaticamente il materiale trasmesso da un altro pubblico ministero: la decisione di acquisire atti provenienti da un diverso procedimento comporta una valutazione autonoma del pubblico ministero titolare, mentre l’obbligo di deposito previsto dall’art. 430, secondo comma, sorge solo dopo la decisione di compiere e acquisire quell’attività. Ha inoltre escluso un rifiuto penalmente rilevante, rilevando che gli imputati avevano sottoposto la valutazione ai vertici dell’ufficio, che non risultavano averla contestata, e che non era stata provata una chiara volontà di omettere un atto oggettivamente doveroso. Quanto alle chat ulteriori contenute nel telefono, la loro acquisizione non poteva discendere automaticamente dal sequestro o dall’acquisizione del dispositivo: occorreva un provvedimento che ne giustificasse l’accesso e la pertinenza probatoria. Anche rispetto al video Bigotti, già prodotto in dibattimento nel luglio 2019, la Corte ha escluso che risultasse dimostrato un rifiuto indebito di depositarlo prima. Le altre questioni dei ricorsi degli imputati sono rimaste assorbite. Sul ricorso della Presidenza del Consiglio, la Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva: per i danni derivanti da un reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle funzioni, l’azione civile ordinaria va proposta nei confronti del magistrato e del responsabile civile individuato, ai sensi dell’art. 2049 c.c., nel Ministro della Giustizia, non nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Norme richiamate

  • art. 328, primo comma, c.p.

    Il rifiuto, che può estrinsecarsi in qualsiasi forma, debba denotare una chiara manifestazione di volontà di non compiere l'atto doveroso.

    Il reato richiede un atto oggettivamente doveroso e da compiere senza ritardo, nonché una manifestazione chiara e consapevole della volontà di non compierlo; non basta una generica negligenza o una valutazione discrezionale non condivisa.

  • art. 358 c.p.p.

    L'art. 358 cod. proc. pen. pone una specifica regola di condotta che, come detto, nasce e si sviluppa all'interno della fase delle indagini preliminari;

    Il dovere di svolgere accertamenti a favore della persona sottoposta alle indagini è funzionale alla completezza delle indagini preliminari e al corretto esercizio dell’azione penale; non costituisce, di per sé, fonte di un obbligo di svolgere attività integrativa d’indagine durante il dibattimento.

  • art. 430, primo comma, c.p.p.

    Il primo comma dell'art. 430 cod. proc. pen. attribuisce al pubblico ministero una facoltà - "possono" compiere attività integrativa di indagine - e, soprattutto, stabilisce cosa il pubblico ministero non può fare: non può compiere atti «per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo».

    L’attività integrativa d’indagine successiva al decreto che dispone il giudizio è facoltativa e rimessa alla valutazione del pubblico ministero titolare del procedimento; non è un atto coercibile la cui omissione integri, per ciò solo, il rifiuto previsto dall’art. 328 c.p.

  • art. 430, secondo comma, c.p.p.

    Il comma secondo dell'art. 430 pone una regola conseguente: se il pubblico ministero decide di compiere attività integrativa di indagine, deve poi, immediatamente, depositare la documentazione relativa e avvisare le parti.

    L’obbligo di deposito e di avviso sorge dopo la decisione discrezionale del pubblico ministero di compiere e acquisire l’attività integrativa; non impone l’acquisizione automatica di materiali trasmessi da un altro procedimento.

  • art. 2049 c.c.

    In tal caso, dunque, l'azione civile potrà essere esercitata direttamente nei confronti del magistrato, nonché nei confronti del responsabile civile, da individuare, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., nel Ministro della giustizia.

    Per il danno derivante da un reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle funzioni, il responsabile civile è individuato nel datore di lavoro del magistrato, ossia nel Ministro della Giustizia.

  • art. 13 legge 13 aprile 1988, n. 117

    Il dato testuale ricavabile dall'art. 13 legge cit. che, con riferimento al danno derivante da un reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, richiama, invece, le sole norme ordinarie.

    Quando il danno è cagionato da un reato del magistrato nell’esercizio delle funzioni, l’azione civile è regolata dalle norme ordinarie e non dalla disciplina speciale che attribuisce alla Presidenza del Consiglio la legittimazione passiva per gli illeciti civili contemplati dalla legge.

Massime di principio

  • Il delitto di rifiuto di atti d’ufficio richiede che l’atto omesso sia oggettivamente doveroso e debba essere compiuto senza ritardo per le ragioni indicate dalla norma, oltre a una manifestazione chiara e consapevole della volontà di non compierlo; la mera inosservanza di doveri di correttezza o lealtà non basta.
  • L’art. 358 c.p.p. disciplina il dovere del pubblico ministero di svolgere indagini a favore dell’indagato nella fase delle indagini preliminari, in funzione della completezza investigativa e del corretto esercizio dell’azione penale; non fonda un obbligo generalizzato di svolgere indagini integrative nel dibattimento.
  • L’attività integrativa d’indagine prevista dall’art. 430, primo comma, c.p.p. è una facoltà del pubblico ministero titolare del procedimento. Il dovere di deposito di cui al secondo comma sorge solo dopo la decisione di compiere e acquisire tale attività.
  • Il materiale proveniente da un diverso procedimento non entra automaticamente nel processo ricevente per il solo fatto di essere trasmesso da un altro pubblico ministero. Il pubblico ministero titolare del procedimento ricevente deve valutarne autonomamente pertinenza, utilità e rilevanza e decidere se e quali atti acquisire.
  • Il sequestro di un dispositivo elettronico non rende automaticamente acquisibili tutti i dati in esso contenuti: l’accesso e l’acquisizione devono essere circoscritti ai dati pertinenti alla prova del reato e sorretti da un adeguato fondamento autorizzatorio.
  • Per i danni derivanti da un reato commesso da un magistrato nell’esercizio delle funzioni, l’azione civile è regolata dalle norme ordinarie; il responsabile civile è il datore di lavoro individuato, ai sensi dell’art. 2049 c.c., nel Ministro della Giustizia, non la Presidenza del Consiglio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

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