Cassazione Penale, Sentenza n. 34850/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagata era stata controllata il 14 novembre 2025 mentre si recava in visita al marito detenuto presso il carcere di Avellino; dopo l’allerta di un cane antidroga, le erano stati rinvenuti addosso un involucro contenente hashish e marijuana. Aveva dichiarato di aver ricevuto da uno sconosciuto l’incarico di ritirare un pacchetto alla stazione di Sarno e portarlo al marito. La polizia giudiziaria aveva quindi sottoposto a sequestro probatorio alcuni supporti informatici in uso all’indagata. Il primo decreto era stato annullato dal Tribunale del riesame il 9 dicembre 2025 per carenze motivazionali quanto al periculum in mora, ai criteri di selezione del materiale e ai tempi delle indagini; il pubblico ministero aveva emesso un nuovo decreto il 10 dicembre 2025. Il Tribunale di Avellino aveva rigettato il successivo riesame. In cassazione la difesa ha dedotto: (1) illegittima reiterazione del sequestro e violazione del giudicato cautelare, sostenendo che l’annullamento avesse travolto il vincolo ex tunc, imponesse la restituzione e rendesse inutilizzabili le analisi avviate sulla base del titolo annullato; (2) violazione dell’art. 253 c.p.p. e carenza di motivazione su proporzionalità, adeguatezza e pertinenza, oltre al carattere esplorativo della ricerca, che sarebbe stata diretta a trovare prove a carico di terzi; (3) illegittimità per mancata indicazione della durata del vincolo. Il testo non indica la formale qualificazione del reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha respinto il primo motivo: un nuovo sequestro, autonomo rispetto al precedente, è legittimo quando il primo sia stato annullato per vizi formali o processuali e non per insussistenza del fumus delicti; inoltre, l’omessa immediata restituzione dei beni dopo l’annullamento non è assistita da una specifica sanzione processuale di nullità, e la doglianza era anche priva d’interesse, poiché la restituzione non avrebbe impedito l’emissione del nuovo decreto a breve distanza. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che il decreto e l’ordinanza illustravano analiticamente le ragioni del vincolo, l’esigenza di identificare chi avesse fornito la droga e gli eventuali correi, nonché il materiale informatico selezionato; la motivazione su proporzionalità e adeguatezza non era apparente e il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale era limitato ai casi di assenza o apparenza della motivazione. Ha respinto anche il terzo motivo: per dati contenuti in dispositivi informatici o telematici non è necessario indicare nel decreto il termine esatto di durata del sequestro né prefissare tempi determinati e inderogabili per estrapolazione e analisi; l’interessato può contestare successivamente l’eccessiva durata chiedendo la restituzione ai sensi dell’art. 262 c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel provvedimento impugnato e nel decreto di sequestro probatorio sono analiticamente illustrate le ragioni del vincolo, anche con riferimento alle dichiarazioni rese dalla stessa indagata al momento in cui veniva rinvenuta sulla sua persona sostanza stupefacente, circostanza da cui è congruamente derivata l'esigenza di verificare chi le avesse fornito la droga da introdurre in carcere e di individuare eventuali correi; alla medesima stregua, il decreto di sequestro ha specificatamente indicato il materiale informatico selezionato su cui effettuare accertamenti.
Il sequestro probatorio deve essere motivato con riferimento alle concrete esigenze investigative e ai beni o materiali selezionati; nel caso esaminato, la motivazione era adeguata perché collegava i dispositivi informatici alle indagini sulla provenienza della droga e sull’eventuale coinvolgimento di correi.
Il titolare dei beni può contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria.
L’eventuale eccessiva durata del vincolo sui dati informatici può essere contestata anche successivamente mediante istanza di restituzione, senza che sia indispensabile fissare nel decreto iniziale un termine esatto e inderogabile per le operazioni.
Massime di principio
- È legittimo emettere un nuovo decreto di sequestro probatorio dopo l’annullamento di un precedente decreto, quando l’annullamento sia fondato su vizi formali o processuali e non sull’insussistenza del fumus delicti, trattandosi di provvedimenti autonomi e reiterabili.
- L’omessa immediata restituzione dei beni sequestrati dopo l’annullamento del decreto non determina nullità in assenza di una specifica sanzione processuale; inoltre, la doglianza sulla mancata restituzione è priva d’interesse se questa non avrebbe impedito l’emissione di un nuovo decreto.
- Il sequestro probatorio di dispositivi informatici è adeguatamente motivato quando individua il materiale selezionato e spiega il collegamento tra gli accertamenti da svolgere e le concrete esigenze investigative, inclusa l’identificazione dei fornitori e di eventuali correi.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione del provvedimento cautelare reale è sindacabile nei limiti dell’assenza della motivazione o della sua apparenza totale.
- Quando il sequestro probatorio riguarda dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la proporzionalità non impone di indicare già nel decreto la durata esatta del vincolo o termini determinati e inderogabili per estrapolazione e analisi; l’interessato può successivamente contestare la durata eccessiva con istanza di restituzione.
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