Cassazione Penale, Sentenza n. 34849/2026 del 29/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (terzo interessato)
La controversia
Il legale rappresentante di una società, quale terza interessata alla restituzione dei beni, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 19 maggio 2026 che aveva dichiarato tardiva la richiesta di riesame del decreto del pubblico ministero del 13 marzo 2026, con il quale era stato convalidato il sequestro probatorio e disposto il mantenimento del vincolo su circa 4.600 colli di estintori. Il sequestro era stato eseguito dalla polizia giudiziaria l’11 marzo 2026; il decreto di convalida, insieme all’avviso di conclusione delle indagini, era stato notificato all’interessato il 27 aprile 2026. Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 324, 355, 257, 127 e 582 c.p.p., dell’art. 87-bis d.lgs. 150/2022 e dell’art. 591 c.p.p.: secondo il ricorrente, il termine di dieci giorni decorreva dalla notifica del decreto di convalida, non dalla precedente istanza di restituzione presentata il 14 aprile, e la richiesta di riesame era stata validamente trasmessa via PEC e consegnata all’ufficio il 7 maggio 2026, ultimo giorno utile. Il secondo motivo denunciava vizio di motivazione e travisamento del fatto, poiché il Tribunale aveva assunto che l’istanza fosse stata presentata l’8 maggio, senza confrontarsi con la documentazione PEC attestante la consegna il 7 maggio. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, entrambi relativi alla tempestività dell’impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che il termine per chiedere il riesame del decreto di convalida del sequestro decorre dalla notifica del decreto all’interessato oppure, se questa manca, dalla conoscenza del sequestro convalidato e delle ragioni del provvedimento; la mera conoscenza dell’apprensione materiale del bene, anche risultante da una precedente istanza di restituzione, non anticipa il termine. Nel caso concreto la notifica all’interessato era avvenuta il 27 aprile 2026. Il termine di dieci giorni, non computato il giorno iniziale ai sensi dell’art. 172, comma 4, c.p.p., scadeva il 7 maggio 2026. La ricevuta PEC attestava che in tale data l’istanza, sottoscritta digitalmente e inviata alla casella istituzionale competente, era stata consegnata; la diversa data dell’8 maggio assunta dal Tribunale non trovava riscontro negli atti. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e trasmesso gli atti al Tribunale di Napoli competente per il giudizio di riesame.
Norme richiamate
art. 355, comma 3, c.p.p.
l'art. 355, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324 cod. proc. pen. in tema di riesame delle misure cautelari reali, dispone che il termine di dieci giorni per proporre la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro decorre dalla notificazione del decreto all'interessato ovvero, in caso di omessa notificazione, dalla diversa data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
Il termine decorre dalla notifica del decreto di convalida all’interessato; in mancanza, dalla conoscenza del sequestro convalidato e delle ragioni del relativo provvedimento, non dalla sola conoscenza dell’esecuzione materiale del sequestro.
art. 324 c.p.p.
l'art. 355, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324 cod. proc. pen. in tema di riesame delle misure cautelari reali, dispone che il termine di dieci giorni per proporre la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro decorre dalla notificazione del decreto all'interessato ovvero, in caso di omessa notificazione, dalla diversa data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
Nel riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio, il termine di dieci giorni va individuato secondo la regola di decorrenza stabilita dall’art. 355, comma 3, c.p.p.
art. 172, comma 4, c.p.p.
Da ciò discende che il computo del termine, condotto correttamente a partire dal 27 aprile 2026 — giorno della notificazione, che non si computa ai sensi dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. — conduce a individuare nel 7 maggio 2026 il decimo e ultimo giorno utile per la proposizione dell'istanza di riesame.
Nel computo del termine di impugnazione il giorno della notificazione non si computa; applicando la regola al caso concreto, il decimo e ultimo giorno utile era il 7 maggio 2026.
Massime di principio
- In caso di sequestro probatorio eseguito d’iniziativa dalla polizia giudiziaria e successivamente convalidato dal pubblico ministero, il termine per il riesame decorre dalla notifica del decreto di convalida all’interessato oppure, se la notifica manca, dalla conoscenza del sequestro convalidato e delle ragioni poste a fondamento del provvedimento. La mera conoscenza dell’apprensione materiale del bene non è sufficiente.
- La presentazione, prima della notifica del decreto di convalida, di un’istanza di restituzione non anticipa di per sé la decorrenza del termine per il riesame: essa dimostra la conoscenza del vincolo materiale, non necessariamente quella delle ragioni della convalida.
- Quando il deposito telematico è regolare, il rispetto del termine si verifica sulla base della consegna del messaggio PEC alla casella istituzionale competente, attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna; la data della successiva presa in carico da parte della cancelleria non sposta il momento di presentazione dell’atto.
- Il giorno della notificazione non si computa nel termine di dieci giorni per il riesame; il termine scade pertanto il decimo giorno successivo, secondo le regole di computo applicate dalla Corte.
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