Cassazione Penale, Sentenza n. 34813/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 30 luglio 2026, ha applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione a una richiesta di estradizione formulata dal Canada, fondata su un mandato di arresto nazionale emesso il 12 marzo 2026. Il mandato riguarda nove capi d’imputazione per fatti che sarebbero stati commessi dall’estradando quale capo di un’organizzazione criminale. Il ricorrente, già detenuto dal 26 marzo 2025 in forza di una diversa misura cautelare nell’ambito di un altro procedimento estradizionale, ha proposto tre motivi. Primo: violazione degli artt. 297, comma 3, e 714, comma 2, c.p.p., sostenendo che i fatti del nuovo procedimento erano già noti alle autorità canadesi e connessi a quelli oggetto della precedente procedura, sicché la nuova misura avrebbe dovuto essere assoggettata alla retrodatazione e sarebbe stata adottata per prolungare la custodia oltre la scadenza prevista per il 26 settembre 2026. Secondo: abnormità della decorrenza differita della nuova misura, notificata il 30 luglio 2026 ma indicata nell’ordinanza come decorrente dalla cessazione della misura precedente, il 26 settembre 2026, su richiesta del Ministero della Giustizia. Terzo: violazione degli artt. 143 e 178 c.p.p. per la tardiva traduzione dell’ordinanza in francese, notificata in italiano il 30 luglio e tradotta il 4 agosto 2026, durante l’udienza di audizione ex art. 717 c.p.p.; il ricorrente ha dedotto che quattro giorni non costituivano un termine congruo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma 3, c.p.p. non si applica a misure cautelari emesse in distinti procedimenti estradizionali per fatti diversi, anche se connessi, poiché i termini della misura estradizionale sono riferiti alla singola domanda e al relativo procedimento di consegna. La Corte ha distinto l’ipotesi dalla reiterazione di una domanda di estradizione per il medesimo fatto, già esaminata in precedenza. Ha rigettato anche il secondo motivo, ma ha rettificato ai sensi dell’art. 619 c.p.p. l’erronea indicazione contenuta nell’ordinanza: essendo compatibili le due misure, gli effetti della nuova misura decorrono dalla notifica del provvedimento, avvenuta il 30 luglio 2026, e da tale data decorre il termine annuale dell’art. 714, comma 4, c.p.p.; non dal 26 settembre 2026. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: pur dovendo essere tradotta l’ordinanza entro un termine congruo, il ricorrente non ha allegato né prospettato un concreto pregiudizio difensivo derivante dal ritardo; la traduzione era stata resa disponibile prima dell’audizione e gli era stato concesso tempo per esaminarla. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 714, comma 2, c.p.p.
Nell'ambito, quindi, della verifica di compatibilità delle disposizioni di cui al libro I del titolo IV del codice di procedura penale con la disciplina delle misure cautelari in sede di estradizione, questa Corte ha già affermato, ad esempio, che, quando il Ministro della Giustizia sospende, a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., l'esecuzione "a soddisfatta giustizia italiana", non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione i termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma quarto, e 308 cod. proc. pen.
Il richiamo alle disposizioni sulle misure coercitive del titolo I del libro IV opera soltanto in quanto compatibili con la disciplina speciale dell’estradizione; tale compatibilità va verificata con riguardo alla funzione e alla durata delle misure.
art. 297, comma 3, c.p.p.
E' evidente, allora, che non appare compatibile il disposto del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., se riferito ad ipotesi di connessione fra reati, con la disciplina dei termini di durata della misura cautelare applicata nell'ambito di un procedimento estradizionale, poiché gli stessi devono essere calcolati in funzione della singola domanda di estradizione e del relativo procedimento di consegna.
La retrodatazione dei termini di custodia cautelare per connessione fra reati non si applica alle misure emesse in distinti procedimenti estradizionali, i cui termini sono autonomamente riferiti alla singola domanda di consegna.
art. 714, comma 4, c.p.p.
E', dunque, dal 30 luglio 2026 che decorre il termine previsto dall'art. 714, comma 4, cod. proc. pen., ed in tale senso deve essere correttamente inteso il passaggio motivazionale riportato al punto 97 dell'ordinanza impugnata.
Il termine di durata della misura estradizionale decorre, nel caso concreto, dalla notificazione del provvedimento cautelare, non dalla scadenza di un’altra misura in corso.
art. 297, comma 5, prima parte, c.p.p.
Al riguardo, ritiene il collegio che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 297, comma 5, prima parte, e 714, comma 2, cod. proc. pen., stante la compatibilità tra le due misure cautelari, gli effetti della misura cautelare applicata con l'ordinanza impugnata decorrono dal giorno in cui è stato notificato il provvedimento cautelare al Turmel.
In presenza di misure compatibili, la decorrenza degli effetti della nuova misura è individuata nel giorno della notificazione del provvedimento cautelare.
art. 619 c.p.p.
E' possibile, pertanto, procedere a rettificare la contraddittoria affermazione in diritto contenuta nell'ordinanza impugnata, senza che ciò comporti l'annullamento del provvedimento.
La Cassazione può rettificare un’erronea affermazione giuridica riconoscibile senza annullare il provvedimento, quando la correzione non richieda l’annullamento.
art. 143, comma 2, c.p.p.
Ai sensi dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., a pena di nullità, entro un termine congruo, l'Autorità giudiziaria procedente deve disporre la traduzione scritta, tra l'altro, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, fra i quali rientrano anche le ordinanze custodiali emesse nell'ambito di un procedimento estradizionale.
Le ordinanze che applicano misure cautelari personali, comprese quelle emesse in un procedimento estradizionale, devono essere tradotte per l’imputato alloglotta entro un termine congruo.
art. 717 c.p.p.
Nel caso di specie, la Corte di appello aveva disposto la traduzione dell'ordinanza impugnata nella lingua nota al Turmel entro il termine di tre giorni a cura dell'interpretl da nominarsi.
Nel caso concreto la traduzione fu predisposta prima dell’audizione prevista dall’art. 717 c.p.p.; la deduzione di tardività non è sufficiente senza l’indicazione di un concreto pregiudizio per la difesa.
art. 178 c.p.p.
Orbene, come già affermato da questa Corte, in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse della persona alloglotta a dedurre la nullità derivante dalla tardiva traduzione dell'ordinanza genetica se la stessa alleghi, quale conseguenza del ritardo, un effettivo illegittimo pregiudizio per i diritti di difesa.
La deduzione della nullità per tardiva traduzione richiede che la persona alloglotta alleghi un effettivo pregiudizio ai diritti di difesa conseguente al ritardo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La Cancelleria curerà anche gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - tof disp. att. cod proc. pen.
La Corte dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- La disciplina della retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. non è compatibile con la durata delle misure cautelari adottate in distinti procedimenti estradizionali per fatti diversi, anche se connessi: i termini sono riferiti alla singola domanda di estradizione e al procedimento di consegna cui essa dà luogo.
- Nel procedimento estradizionale, il termine di durata della misura coercitiva decorre dalla notificazione del relativo provvedimento quando, in presenza di una misura cautelare compatibile già in corso, gli effetti della nuova misura non possono essere differiti alla cessazione della precedente.
- La Cassazione può rettificare, senza annullamento, un’affermazione giuridica erronea e riconoscibile contenuta nel provvedimento impugnato, quando la correzione non richiede l’annullamento.
- La traduzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale per la persona alloglotta deve essere eseguita entro un termine congruo; la deduzione di nullità per ritardo richiede l’allegazione di un concreto ed effettivo pregiudizio per i diritti di difesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34812/2026 del 29/09/2026
- Sentenza penale · 29 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34824/2026 del 29/09/2026
- Sentenza penale · 29 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34845/2026 del 29/09/2026
- Sentenza penale · 29 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34846/2026 del 29/09/2026
- Sentenza penale · 29 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34849/2026 del 29/09/2026
- Sentenza penale · 29 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34850/2026 del 29/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →