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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34845/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 18 maggio 2026, che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti perché gravemente indiziato dei reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti, contestati ai capi 1-9. Secondo l’imputazione, avrebbe fatto parte del sodalizio con il compito di testare la qualità della droga e di supportare il soggiorno a Scafati di due soggetti con ruoli apicali, allontanatisi dopo un sequestro avvenuto il 7 gennaio 2025. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per omessa autonoma valutazione, nell’ordinanza genetica, dei gravi indizi di colpevolezza; con il secondo e il terzo, gli stessi vizi in relazione alla gravità indiziaria per i reati contestati; con il quarto, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari. In via pregiudiziale, la Corte ha esaminato la competenza territoriale del Tribunale del riesame e del GIP, alla luce dell’annullamento già disposto, nella posizione di un coindagato, per erronea individuazione del reato più grave commesso per primo ai fini dell’art. 16 c.p.p. Il problema derivava dal capo 10, relativo a più condotte di detenzione, trasporto e cessione di stupefacenti: il Tribunale aveva assunto come riferimento le successive cessioni nell’agro nocerino, mentre dagli atti risultava che la prima condotta descritta era la detenzione della sostanza presso un’abitazione a Santa Lucia di Serino. La Corte ha rilevato che non era stato chiarito perché tale detenzione fosse assorbita nelle condotte successive, fosse imputabile agli stessi soggetti e fosse temporalmente contigua a esse. I motivi individuali sulla misura cautelare non sono stati esaminati, perché assorbiti dall’accoglimento della questione di competenza, comune ai coindagati.

La decisione

La Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno. Ha ritenuto che la decisione sulla competenza territoriale adottata nella posizione del coindagato riguardasse un elemento comune ai concorrenti nel medesimo reato e fosse quindi estensibile al ricorrente ai sensi dell’art. 587 c.p.p., applicabile alle misure cautelari per effetto dell’art. 61, comma 2, c.p.p. Le regole sulla competenza per connessione operano anche rispetto a procedimenti distinti. In sede di rinvio il Tribunale dovrà applicare i principi indicati e verificare sia la propria competenza sia quella del GIP che ha emesso l’ordinanza cautelare genetica. I quattro motivi relativi alla nullità dell’ordinanza genetica, alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari sono rimasti assorbiti. Il testo riportato non contiene la formula conclusiva integrale del dispositivo né indicazioni su spese o sanzioni accessorie.

Norme richiamate

  • art. 587 c.p.p.

    Le Sezioni unite hanno affermato che l'istituto di cui all'art. 587 cod. proc. pen. è applicabile anche in materia di procedimenti relativi alle misure cautelari, atteso il disposto di cui all'art. 61, comma 2, cod. proc. pen., il quale estende alla persona sottoposta alle indagini ogni disposizione relativa all'imputato.

    L’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione del coindagato prevista dall’art. 587 c.p.p. è applicabile anche nei procedimenti relativi alle misure cautelari, nei limiti stabiliti dalla natura dei motivi e dalla loro non esclusiva riferibilità personale.

  • art. 61, comma 2, c.p.p.

    Le Sezioni unite hanno affermato che l'istituto di cui all'art. 587 cod. proc. pen. è applicabile anche in materia di procedimenti relativi alle misure cautelari, atteso il disposto di cui all'art. 61, comma 2, cod. proc. pen., il quale estende alla persona sottoposta alle indagini ogni disposizione relativa all'imputato.

    Le disposizioni relative all’imputato si applicano anche alla persona sottoposta alle indagini; ciò consente di applicare alle impugnazioni cautelari l’estensione prevista dall’art. 587 c.p.p.

  • art. 12 c.p.p.

    In tale contesto, la Corte ha già rilevato in termini generali che le statuizioni sulla competenza relative al medesimo reato attengono ad un elemento necessariamente comune a tutti i coindagati; invero, il codice di rito prevede il concorso di persone nel reato come criterio di connessione che unifica per tutti la competenza per materia e per territorio (cfr., in particolare, gli artt. 12, 15 e 16 cod. proc. pen.).

    Il concorso di persone nel medesimo reato costituisce un criterio di connessione che rende comune ai coindagati la determinazione della competenza per materia e per territorio.

  • art. 15 c.p.p.

    In tale contesto, la Corte ha già rilevato in termini generali che le statuizioni sulla competenza relative al medesimo reato attengono ad un elemento necessariamente comune a tutti i coindagati; invero, il codice di rito prevede il concorso di persone nel reato come criterio di connessione che unifica per tutti la competenza per materia e per territorio (cfr., in particolare, gli artt. 12, 15 e 16 cod. proc. pen.).

    La competenza connessa è un elemento comune ai coindagati nel medesimo reato e la relativa statuizione può avere rilievo unitario nei loro confronti.

  • art. 16 c.p.p.

    Le diverse condotte previste dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell'assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine.

    Ai fini della competenza per connessione, la selezione del reato commesso per primo presuppone la corretta individuazione delle condotte e dei reati concorrenti. Le diverse condotte di detenzione, trasporto e cessione della stessa sostanza sono assorbite in un’unica fattispecie solo se ricorrono identità dell’oggetto, riferibilità ai medesimi soggetti e contestualità o assenza di apprezzabile soluzione di continuità, in funzione di un unico fine.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Le diverse condotte previste dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell'assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine.

    Le condotte tipiche alternative relative alla medesima sostanza possono essere assorbite in un unico fatto quando sono contestuali o prive di apprezzabile soluzione di continuità e realizzano un unico fine; se sono ontologicamente, cronologicamente e psicologicamente distinte, costituiscono reati concorrenti materialmente.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il Tribunale di Salerno ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei riguardi di Andrea Della Gala, ritenuto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 74 - 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 1- 9)

    La norma è indicata quale titolo del reato associativo contestato, ma il testo non sviluppa una specifica interpretazione dell’art. 74.

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Pur volendo ragionare con il Tribunale e fare riferimento al reato di cui al capo 10) in quanto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., reato, tra i più gravi, commesso per primo, dalla ordinanza genetica emerge chiaramente come con il capo 10 si contestino, in continuazione tra loro, ad alcuni soggetti facenti parte dell'associazione criminale (D'Angelo Mario, Alfieri Gianluca, Taddio Raffaele, D'Agostino Silvestro, De Feo Giulio e Irace Alfonso) di avere, in concorso e in tempi diversi, detenuto "sostanza stupefacente di tipo cocaina e hashish presso l'abitazione di D'Agostino Silvestro il quale la trasportava presso l'abitazione di Alfieri Gianluca che provvedeva a sua volta a condurla fino all'uscita A/30 di Nocera/Pagani nei pressi del bar "Isolotto" dove incontrava l'acquirente Irace Alfonso che lo scortava fino alla propria abitazione in via Fiano n. 74 nel comune di Nocera Inferiore dove avveniva la cessione".

    La norma è richiamata nella ricostruzione del criterio seguito dal Tribunale per individuare i reati più gravi ai fini della competenza; la Corte non interpreta nel merito l’aggravante, ma rileva che la scelta del reato di riferimento non può prescindere dalla corretta qualificazione e collocazione temporale delle condotte.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    In tale contesto, il Tribunale, al fine di ritenere sussistente la competenza territoriale, ha, in particolare, ritenuto decisivo il riferimento, contenuto a pag. 79 della informativa finale di polizia, "in cui sono descritti i singoli episodi e in particolare ai paragrafi dedicati al "trasferimento di una ingente quantità di droga nell'agro nocerino dal giorno 9 luglio 2025: le risultanze legate ad Irace Alfonso, la cessione del giorno 2025 e la cessione del giorno 10 agosto 2025": "di qui la competenza, ex artt. 51, comma 3 bis, cod. proc. 2pen. ed ex art. 16 cod. proc. pen. del GIP del Tribunale di Salerno" (così testualmente l'ordinanza impugnata a pag. 13).

    La disposizione è richiamata quale base della competenza del GIP del Tribunale di Salerno sostenuta dal provvedimento impugnato; la Corte annulla perché la competenza è stata individuata senza chiarire adeguatamente quale fosse il reato rilevante e dove fosse stata realizzata la prima condotta.

Massime di principio

  • Nei procedimenti cautelari, l’impugnazione proposta da un coindagato può produrre effetti estensivi nei confronti degli altri ai sensi dell’art. 587 c.p.p., in forza dell’art. 61, comma 2, c.p.p., quando la ragione della decisione non sia esclusivamente personale e ricorrano gli ulteriori presupposti previsti per il caso di reati diversi riuniti.
  • La statuizione sulla competenza relativa al medesimo reato è elemento comune ai coindagati; l’esito dell’impugnazione che la riguarda può quindi estendersi agli altri concorrenti, poiché la connessione unifica la competenza per materia e per territorio.
  • Le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, anche se riferite alla stessa sostanza, sono assorbite in un unico fatto soltanto se risultano contestuali o prive di apprezzabile soluzione di continuità, riferibili ai medesimi soggetti e orientate a un unico fine. Se sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, integrano reati concorrenti materialmente.
  • Per applicare il criterio della competenza fondato sul reato più grave commesso per primo, il giudice deve individuare concretamente le condotte rilevanti e motivare sulla loro eventuale unificazione o autonomia; non può assumere come prima condotta una successiva fase di trasporto o cessione senza confrontarsi con la precedente detenzione contestata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiConcorso di persone

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