Cassazione Penale, Sentenza n. 34824/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 23 settembre 2025 della Corte d'appello di Perugia, pronunciata in sede di rinvio disposto dalla Cassazione. La Corte territoriale, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 216 R.D. n. 267/1942 e aveva rideterminato la pena in tre anni e un mese di reclusione. Con cinque motivi, ulteriormente illustrati nella memoria del 4 settembre 2026, la difesa ha prospettato carenze e contraddizioni della motivazione sul giudizio di responsabilità e sul rispetto delle direttive impartite dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio. Ha inoltre chiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Le condotte erano state commesse il 27 settembre 2012; il termine massimo indicato dalla Corte, tenuto conto degli atti interruttivi e di 217 giorni di sospensione per l'astensione degli avvocati, risultava scaduto il 30 ottobre 2025.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile, giudicando plausibili e articolate le censure sulla motivazione e sul rispetto delle direttive del precedente annullamento, ma ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, maturata il 30 ottobre 2025, prima della celebrazione del giudizio di cassazione. La declaratoria è stata pronunciata anche perché espressamente richiesta dalla difesa nella memoria del 4 settembre 2026. La Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non essendo evidente l'innocenza dell'imputato alla luce degli elementi a sostegno dell'accusa valorizzati nella sentenza impugnata. Il testo trasmesso non riporta integralmente il dispositivo né specifica statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 216 R.D. n. 267/1942
le condotte contestate di cui all'art. 216 R.D. n. 267/1942 risultano consumate il 27/09/2012.
La disposizione individua il titolo di reato contestato; la data di consumazione è utilizzata per calcolare il termine di prescrizione.
art. 129 c.p.p.
Né sussistono, quantomeno allo stato, i presupposti per il proscioglimento con formula di merito a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., in ragione degli elementi a sostegno dell'ipotesi di accusa, ben evidenziati nella sentenza impugnata e in assenza di elementi che rendano evidente l'innocenza dell'imputato;
La pronuncia di proscioglimento nel merito non è stata adottata perché gli atti non rendevano evidente l'innocenza dell'imputato; gli elementi a carico escludevano i presupposti per tale formula.
Massime di principio
- Quando il termine massimo di prescrizione, calcolato considerando gli atti interruttivi e i periodi di sospensione, è già decorso prima della celebrazione del giudizio di cassazione, il reato deve essere dichiarato estinto, se la declaratoria è ritualmente richiesta dalla difesa.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione non impedisce il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; tuttavia, tale formula richiede che l'innocenza risulti evidente dagli atti e non può essere pronunciata quando permangono elementi a sostegno dell'accusa.
Come è indicizzato
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