Cassazione Penale, Sentenza n. 46093/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso del Procuratore Generale per correggere un errore materiale nel dispositivo della sentenza della Corte d'appello (dispositivo ometteva la multa prevista dall'art. 644 c.p., mentre la motivazione la indicava). Ricorso dell'imputato (medesimo Pasinetti) per censurare la decisione di merito su vari profili: vizio della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (contraddittorie), inattendibilità delle confessioni rese dall'imputato per ottenere modifiche cautelari, insufficiente quantificazione degli interessi emersi da captazioni, ricostruzione della vicenda come truffa a posizioni invertite piuttosto che usura, illegittimità della confisca per mancanza di profitto, errata imputazione delle somme a titolo di interessi e non dovuta motivazione sulla limitata diminuzione della pena per attenuanti.
La decisione
Il ricorso del Procuratore Generale è stato accolto: la Corte di cassazione ha rilevato un errore materiale nel dispositivo della sentenza d'appello e ha disposto la correzione adeguando il dispositivo alla motivazione, confermando la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione e aggiungendo la multa di euro 3.600 indicata nella motivazione. Il ricorso di Pasinetti è dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che i motivi replicassero doglianze già valutate e non consentite in sede di legittimità (divieto di riconsiderare i fatti/prove), e che la motivazione di merito fosse congrua e non manifestamente illogica. Pasinetti è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Prevede la sanzione per il reato di usura con pena detentiva e multa; il giudice deve irrogare entrambe le pene e può disporre la confisca delle somme corrispondenti agli interessi percepiti (ultimo comma). La Corte ha ravvisato che il dispositivo d'appello aveva omesso la multa prevista, errore materiale correggibile alla luce della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente la censura in cassazione per vizi della motivazione; la Corte ha utilizzato il principio secondo cui la discrepanza tra dispositivo e motivazione può essere ricondotta a errore materiale quando la motivazione chiarisce inequivocabilmente la volontà del giudice.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione sui fatti e sulle prove: non è ammessa una rivalutazione globale del compendio probatorio se non per vizio di motivazione manifestamente illogico o assente. La Corte ha dichiarato inammissibili le censure che riproponevano una diversa valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito.
Circostanza attenuante valutata dalla Corte territoriale e tenuta in considerazione nella rideterminazione della pena; la Cassazione ha ritenuto legittima la modulazione operata dal giudice di merito in relazione al complesso delle aggravanti e attenuanti.
Ulteriori circostanze attenuanti richiamate in motivazione e valutate dal giudice di merito nella determinazione della pena; la Corte di legittimità non ha ravvisato vizio nella motivazione della graduazione.
Norma che regola le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato Pasinetti al pagamento delle spese e ha irrogato la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se dispositivo e motivazione della sentenza divergono, prevale il dispositivo in linea generale, ma la Cassazione può correggere un errore materiale nel dispositivo quando la motivazione consente di ricostruire chiaramente la volontà del giudice e la correzione non incide sul giudizio sostanziale.
- In sede di legittimità la Corte non può riconsiderare i fatti e le prove: le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione del compendio probatorio sono inammissibili se la motivazione di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi logico-giuridici evidenti o per arbitrii.
- La confisca prevista dall'ultimo comma dell'art. 644 c.p. può essere ordinata per le somme corrispondenti agli interessi percepiti dall'imputato; l'assenza di profitto può essere contestata ma deve emergere logicamente dal compendio probatorio valutato dal giudice di merito.
- Le ammissioni e le dichiarazioni captate devono essere valutate nel loro contesto: eventuali profili di inattendibilità devono essere rilevati e motivati dal giudice di merito; in cassazione si verifica solo la correttezza logico-giuridica della motivazione che le valuta.
Testo integrale
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