Cassazione Civile, Ordinanza n. 08111/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che l'aveva condannata a pagare alla controparte la differenza tra il prezzo di acquisto di vetro e il prezzo di vendita di impianti fotovoltaici, tenuto conto della decurtazione per i vizi riscontrati nelle reciproche forniture. La controparte ha proposto ricorso incidentale. Successivamente entrambe le parti hanno depositato un atto con rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, con relative accettazioni, dichiarando di aver raggiunto un accordo per la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, entrambe accettate, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, una volta accettate, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di pronuncia sul merito delle censure.
- L'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria, sicché non è applicabile in via analogica o estensiva al caso di rinuncia all'impugnazione.
- La previsione dell'ulteriore contributo unificato presuppone la soccombenza processuale nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non la chiusura del processo per rinuncia.
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