Cassazione Penale, Sentenza n. 25356/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 26/09/2016 - 11/10/2016, seguito all'applicazione della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Foggia per il reato (in concorso) di tentato appropriazione con violenza e minaccia (fatti accertati ad Avellino tra il 31/10 e l'1/11/2014). Il Tribunale del Riesame dell'11/10/2016 aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari e il Tribunale di Foggia, con sentenza del 05/06/2017 (divenuta irrevocabile il 21/10/2017), ha assolto l'istante perché il fatto non sussiste dichiarando l'inefficacia della misura e la sua liberazione. Il giudice della riparazione di primo grado aveva però rigettato l'istanza ritenendo sussistente una "colpa grave" del ricorrente che ostava al riconoscimento dell'indennizzo, individuandola tra l'altro nel comportamento di silenzio tenuto in fase cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (difetto assoluto di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p.) ritenendo la motivazione dell'ordinanza impugnata in concreto apparente: il provvedimento riportava pedissequamente l'istanza, dilungandosi sui principi giurisprudenziali senza enucleare elementi concreti che giustificassero la qualificazione di "colpa grave" a carico del Savino; in più il testo presentava riferimenti a terzi (es. "Zurlo") e riferimenti generici ("odierna istante"), con conseguente assenza di un chiaro nesso tra le condotte attribuite e l'istanza. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato alla Corte d'Appello di Bari per un nuovo giudizio, demandando anche a quella Corte la regolamentazione delle spese del presente grado.
Norme richiamate
art. 110 c.p., art. 56 c.p., art. 628, comma 3, n. 1 c.p.
citati nel testo per descrivere il reato contestato
Sono indicati come il quadro normativo del fatto per il quale era stata applicata la custodia cautelare; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito penale, ma li riporta a titolo descrittivo nella vicenda processuale
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
richiamato nel ricorso per denunciare "assoluto difetto di motivazione"
La Corte ha ritenuto applicabile il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) per motivare l'annullamento quando la motivazione è apparente, generica o non riferita in modo specifico al ricorrente
Massime di principio
- La motivazione del giudice che rigetta un'istanza di riparazione per ingiusta detenzione deve essere concreta e specifica: non sono ammesse motivazioni "generiche" o di principio scollegate dai fatti del caso.
- La qualificazione della "colpa grave" che esclude l'indennizzo richiede l'enunciazione puntuale dei comportamenti, dei soggetti coinvolti, dei tempi e del nesso causale tra tali comportamenti e l'ingiusta detenzione; affermazioni generiche non reggono in sede di legittimità.
- La tecnica del "copia e incolla" o la presenza di errori formali (es. riferimenti a terzi o nomi diversi) possono caratterizzare la motivazione come apparente e determinare l'annullamento del provvedimento.
- Il silenzio dell'imputato in fase cautelare può essere considerato nell'esame della colpa, ma non può da solo costituire prova di colpa grave senza contestualizzazione e dimostrazione del suo rilievo causale.
- In caso di annullamento per difetto di motivazione la Corte di rinvio deve riesaminare il caso e pronunciarsi nuovamente, potendo anche rideterminare l'eventuale esito economico e le spese processuali.
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